diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13852 del 07/02/1988 Ud. (dep. 17/10/1989) Rv. 182288 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - IMPUTATO SEMINFERMO DI MENTE - PARTICOLARE INDAGINE SUL DOLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182288-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - IMPUTATO SEMINFERMO DI MENTE - PARTICOLARE INDAGINE SUL DOLO - ESCLUSIONE.*

Il giudice, una volta accertato l'elemento intenzionale del reato, risultante dalla volontà dell'agente e dalla rappresentazione dell'evento da parte del medesimo, non è tenuto, se l'imputato è seminfermo di mente, ad alcuna particolare indagine sul dolo, che non resta escluso dal vizio parziale di mente. Infatti, mentre quest'ultimo attiene alla imputabilità del soggetto, il dolo rappresenta la volontà del soggetto diretta verso l'evento ed appartiene alla struttura del reato, di cui costituisce elemento attuale ed operante ed attiene alla colpevolezza, la cui analisi presuppone il superamento logico di quella sulla imputabilità e non può ulteriormente essere influenzata da quest'ultima, neppure nella ipotesi di ridotta capacità di intendere e di volere. (Conf mass n 173137).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)