Sez. L, Ordinanza n. 11439 del 18/06/2004 (Rv. 573741 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro proposta nei confronti di società dichiarata fallita - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Domanda del predetto accertamento quale presupposto per conseguire vantaggi patrimoniali nel medesimo giudizio - Competenza del giudice fallimentare - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE
Esula dalla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ed è, invece, devoluta alla cognizione del giudice del lavoro, la controversia instaurata dal lavoratore che, senza avanzare pretese creditorie, chieda solo l'accertamento del proprio rapporto di lavoro, non risolto dal fallimento, alle dipendenze della società dichiarata fallita, dovendo, per contro, essere fatta valere in sede fallimentare una siffatta domanda, quando essa costituisca solo la premessa per ottenere, nello stesso giudizio, vantaggi patrimoniali di natura retributiva o risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale fallimentare).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)