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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 405 del 1990

Decisione
decisa il 1990-07-12, depositata il 1990-07-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:405
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16266

  • Previdenza ed assistenza sociale
  • Dipendenti O.N.M.I. trasferiti alle regioni o allo stato
  • Indennità di anzianità
  • Criteri di liquidazione
  • Supposto riferimento all'ultima retribuzione corrisposta dall'o.n.m.i.
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata "nei sensi di cui in motivazione" e successivamente manifestamente infondata. - S. n 164/1989 e O. nn. 208/1989 e 541/1989.

Norme impugnate

  • art. 9 legge 23 dicembre 1975, n. 698
  • art. 5 legge 1 agosto 1977, n. 563

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Amoni Antonia ed altri contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Lanza Pierina ed altre contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563; che la questione è stata sollevata sulla base del presupposto che la norma impugnata prevede per gli ex dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti alle regioni od allo Stato, che le indennità di anzianità per il servizio prestato alle dipendenze di tale ente vadano liquidate all'atto della definitiva cessazione dal servizio presso gli enti di destinazione, non sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso di questi, ma di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);
punto 2
Considerato che, tale questione, già sollevata nei medesimi termini dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", con la sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma impugnata nel senso che l'indennità di anzianità vada calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione"; che successivamente la questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 541 e 208 del 1989;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

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