Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 18 del 1972
Massime (1)
Massima n. 5910
- Lavoro
- Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo (erga omnes)
- Artt. 1, 5, 6 e 7 della legge e D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, relativa ai dipendenti delle industrie grafiche e affini
- Questione già decisa nei confronti dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 741
- Estensione dell'illegittimità agli altri articoli della stessa
- Non è necessario
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 28 giugno 1971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, legge 14 luglio 1959, n. 741, e dell'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes al salario sufficiente conferisce al giudice ordinario i poteri derivanti dall'art. 36 della Costituzione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo al lavoratori), e dall'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erge omnes al salario sufficiente potesse essere direttamente rilevata dal giudice.
Norme impugnate
- art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741
- d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326
- art. 6 legge 14 luglio 1959, n. 741
- art. 7 legge 14 luglio 1959, n. 741
- art. 5 legge 14 luglio 1959, n. 741
Parametri
- art. 36 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1970 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Mastellone Mario e la società Poligrafica e Cartevalori, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 27 novembre 1970, pronunciata nel corso della causa civile vertente tra Mastellone Mario e la s.p.a. Poligrafica e Cartevalori, la Corte di appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nonché del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici, stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes, al salario sufficiente possa essere direttamente rilevata dal giudice, in riferimento all'art. 36 della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso perché la questione sia dichiarata infondata.
punto 2
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 156 del 28 giugno 1971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, legge 14 luglio 1959, n. 741, e dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes al salario sufficiente conferisce al giudice ordinario i poteri derivanti dall'art. 36 della Costituzione;
che per effetto di tale sentenza l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.), senza necessità che la dichiarazione di illegittimità costituzionale sia estesa agli altri articoli della legge n. 741 del 1959 denunciati dalla Corte di appello di Napoli.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes al salario sufficiente potesse essere direttamente rilevata dal giudice, norma questa già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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