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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 27 del 1991

Decisione
decisa il 1991-01-17, depositata il 1991-01-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:27
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 16874

  • Adozione e affidamento
  • Minore figlio biologico di uno dei coniugi
  • Possibilità di adozione, secondo la legge italiana, solo per l'altro
  • Effetto ostativo della norma alla delibazione di provvedimento straniero di adozione da parte DI entrambi i coniugi
  • Giudizio espresso in tal senso in punto di rilevanza dal giudice a quo
  • Sindacabilità da parte della corte costituzionale
  • Esclusione.
Leggi la massima
Non può la Corte costituzionale valutare se dalla norma dell'art. 44, primo comma, lett. b) della legge 4 maggio 1983, n. 184, in virtù della quale, anche in mancanza di accertato stato di abbandono (artt. 7 e segg. stessa legge) il minore che sia figlio biologico di uno dei coniugi (cioè da lui generato) può essere adottato, ma soltanto dall'altro, sia o meno ricavabile un principio fondamentale rientrante, ai sensi dell'art. 797, n. 7, cod. proc. civ., nella nozione di ordine pubblico, trattandosi di questione eminentemente interpretativa e per di più riferita a un concetto (come quello di "ordine pubblico" nella indicata disposizione del codice) assai elastico ed indeterminato. Né può, quindi, la Corte sindacare il giudizio espresso dal giudice 'a quo' col ritenere rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della suddetta disposizione dell'art. 44, primo comma, lett. b), della legge n. 184 del 1983, in quanto ostativa alla richiesta delibazione di un provvedimento straniero (nella specie svizzero) con il quale, nel caso suddetto, è stata pronunciata l'adozione da parte di entrambi i coniugi.

Norme impugnate

Massima n. 16876

  • Adozione e affidamento
  • Istituto dell'adozione
  • Contenuto
  • Categorie di interessi tutelati
  • Preminenza dell'interesse del minore.
Leggi la massima
Come già più volte affermato, alla stregua delle direttive costituzionali (artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost.), l'istituto dell'adozione deve avere il proprio centro di gravità nella tutela del preminente interesse del minore, rispetto al quale devono essere subordinati tanto gli interessi degli adottanti (o aspiranti tali) quanto quelli della famiglia di origine. - S. nn. 11/1981, 197/1986, 198/1986, 182/1988.

Norme impugnate

  • legge 4 maggio 1983, n. 184

Parametri

Massima n. 16877

  • Adozione e affidamento
  • Adozione del figlio del coniuge
  • Presupposti ed effetti
  • Disciplina (autonoma) prevista
  • Adozione non pienamente legittimante
  • Casi particolari
  • Figlio biologico di uno dei coniugi
  • Adozione consentita solo da parte dell'altro e non di entrambi
  • Violazione dei principi di unità familiare e di parità morale e giuridica dei coniugi
  • Esclusione
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Nella particolare figura dell'adozione del figlio del coniuge, esistono per un verso le esigenze di consolidare l'unità familiare, agevolando l'inserimento in essa del minore che sia figlio (anche adottivo) di uno dei coniugi e per altro verso, d'evitare che l'instaurazione del nuovo rapporto comporti la rottura di quello esistente con l'altro genitore biologico e/o con i di lui parenti. Nella non facile composizione di tali esigenze, deve escludersi che il legislatore, nel configurare l'istituto, nell'autonoma regolamentazione adottata, nel prioritario interesse del minore, come adozione non pienamente legittimante, e, in particolare, con il non prevedere l'adozione da parte del genitore biologico del minore e quindi non consentire la delibazione di un provvedimento straniero contenente l'adozione di entrambi i coniugi, di cui uno genitore biologico del minore, abbia compiuto scelte contrastanti con il principio della parità morale e giuridica dei coniugi: la sostanziale parità fra essi è assicurata, sul piano dei rapporti personali, dall'attribuzione ad entrambi i coniugi della piena potestà sul minore, mentre, sul piano dei rapporti patrimoniali, le differenze si connettono all'intento di garantire l'interesse del minore (v. mass. precedente) rispetto al quale quello del genitore adottivo deve cedere. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. b), sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost.). - S. n. 44/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dalla Corte d'appello di Torino - Sezione speciale per i minorenni, nel ricorso proposto da Mora Patrizio ed altra, iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

punto 1
Con ordinanza del 19 giugno 1990, la Corte d'appello di Torino, Sezione speciale per i minorenni, ha sollevato, in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, "prevedendo l'adozione di un minore da parte del coniuge del genitore biologico del minore stesso, non consente di dichiarare efficace nella Repubblica italiana un provvedimento adozionale straniero con cui si pronunci l'adozione, da parte di entrambi i coniugi, di un minore che è figlio biologico di uno di essi". Nel caso di specie, la Corte era investita della richiesta di delibazione di un provvedimento svizzero che aveva sancito l'adozione da parte di cittadino italiano e della di lui moglie, cittadina italiana di originaria nazionalità elvetica, del figlio biologico di quest'ultima, minore d'età, che porta il cognome della madre. Ad avviso della Corte rimettente, un simile provvedimento, in quanto sostituisce, o quanto meno sovrappone il rapporto di filiazione adottiva a quello di filiazione biologica, sarebbe contrario all'ordine pubblico italiano, dato che la legge italiana non conosce casi in cui il genitore biologico diventi genitore adottivo, prevede la prevalenza del primo rapporto sul secondo solo nei casi di abbandono da parte dei genitori biologici o morte di essi e vieta a costoro di adottare i figli nati fuori del matrimonio (art. 293 cod. civ.). La legislazione svizzera - osserva peraltro la Corte - mira ad assicurare la parità tra i coniugi, evitando che il genitore adottivo venga a trovarsi in condizioni di inferiorità (giuridica e morale) rispetto a quello biologico; ed allo stesso obiettivo sono ispirate anche altre legislazioni europee, come quella inglese o quella austriaca, nella quale l'adozione ha, nel caso in esame, carattere legittimante. Lo stesso ordinamento italiano, d'altra parte, non considera il rapporto biologico di per sé sufficiente ai fini dell'inserimento del bambino nella famiglia in quanto figlio, ed anzi tende a far prevalere sul fattore biologico quello della "responsabilità" che è proprio della filiazione adottiva, pur se connota anche quella biologica. Tale prevalenza sarebbe dimostrata dall'inefficacia del riconoscimento di figlio naturale quando sia intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo e dall'estinzione del giudizio per la dichiarazione di paternità o maternità naturale quando l'adozione sia divenuta definitiva (art. 11, settimo comma, legge n. 183 del 1984). Nello stesso senso deporrebbe poi la riconosciuta possibilità di ridurre la differenza minima di età tra adottante e adottato - ispirata al principio di adoptio imitatur naturam - quando lo richieda il superiore interesse dell'unità familiare (Corte cost., sent. n. 44 del 1990). La disposizione impugnata - che ad avviso della Corte rimettente costituisce un insuperabile ostacolo alla delibazione del provvedimento svizzero - continua, invece, a privilegiare il dato biologico: ed essa sarebbe perciò in contrasto col principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, in quanto non dà luogo ad un'adozione legittimante.
punto 2
Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. Sotto il primo profilo, l'Avvocatura osserva che, essendo la declaratoria di efficacia di provvedimenti stranieri correlata al rispetto dei "principi fondamentali" della materia (art. 32, lettera c), legge cit.), - tra i quali necessariamente rientrano quelli costituzionali - è contraddittorio ritenere che le norme straniere poste a base del provvedimento sub iudice siano coerenti con l'ordinamento costituzionale italiano e che ciononostante a tale declaratoria non possa pervenirsi se non previa rimozione di norme di legge ordinaria. E proprio perché la verifica demandata al giudice nazionale va fatta alla stregua dei suddetti principi, e non di singole norme - come quella impugnata - sarebbe erroneo ritenere che questa impedisca la dichiarazione d'efficacia. Né d'altra parte sarebbe consentito prospettare l'incostituzionalità di tale disposizione, dato che di essa non deve farsi diretta applicazione nel giudizio principale. Nel merito, l'Avvocatura rileva che l'art. 293 cod. civ. - richiamato dall'art. 55, legge n. 184 cit., ai fini della disciplina dell'"adozione in casi particolari" - non è oggetto di censura, e che il richiamo alla sentenza n. 44 del 1990 di questa Corte è improprio, dato che, essendosi con essa dilatato l'ambito di applicabilità della disposizione impugnata (adozione da parte del coniuge non genitore), la si è implicitamente riconosciuta idonea a salvaguardare l'unità familiare. D'altro canto, la previsione di un'adozione da parte del genitore biologico contestuale all'adozione da parte del di lui coniuge non risponde, secondo l'Avvocatura, ad alcuna esigenza costituzionale, sicché la diversa scelta del legislatore non è censurabile. Tale mutamento del rapporto del genitore biologico non sarebbe imposto, infatti, né dall'esigenza - perseguita dalla norma impugnata - di tutelare l'interesse del minore alla ricostruzione della coppia genitoriale ed all'inserimento nel nucleo familiare costituito da detto genitore; né da quella di garantire l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, dato che nel caso in esame la potestà sul minore ed il relativo esercizio spettano ad entrambi (art. 48, primo comma, legge cit.).

Considerato in diritto

punto 1
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, Sezione speciale per i minorenni, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sostenendo che tale disposizione, in quanto configura come adozione non legittimante quella effettuata dal coniuge del genitore biologico del minore - facendo con ciò prevalere il dato biologico su quello della "responsabilità" proprio della filiazione adottiva - violerebbe il principio di uguaglianza morale o giuridica dei coniugi sancito dall'art. 29, secondo comma, Cost.
punto 2
In punto di rilevanza, presupposto dell'impugnativa è che la suddetta disposizione osti alla delibazione di un provvedimento straniero (nella specie, svizzero) che pronuncia l'adozione da parte di entrambi i coniugi di un minore che è figlio biologico di uno di essi (cioè da lui generato). Riferendosi a tale assunto, l'Avvocatura dello Stato contesta l'ammissibilità della questione, sostenendo che sarebbe erroneo ritenere che la norma in questione impedisca la declaratoria d'efficacia del provvedimento straniero di adozione, dato che la relativa valutazione va fatta alla stregua dei principi fondamentali della materia ( ex art. 32, lettera c), legge cit.) e non di singole norme. Poiché, quindi, della disposizione impugnata la Corte rimettente non dovrebbe fare diretta applicazione, non potrebbe per ciò stesso sospettarla d'incostituzionalità. Anche a prescindere dal rilievo che il giudizio principale ha ad oggetto non la dichiarazione d'efficacia di cui al citato art. 32, ma la delibazione di cui agli artt. 796 ss. cod. proc. civ. - con la conseguenza che non si tratta della costituzione di un effetto nuovo sulla base del provvedimento straniero, ma del riconoscimento di questo con gli effetti suoi propri - l'eccezione non può essere accolta. Essa, invero, comporta che si valuti se dalla norma impugnata sia o meno ricavabile un principio fondamentale rientrante nella nozione di ordine pubblico: ciò che sicuramente la Corte non può fare, trattandosi di questione eminentemente interpretativa, per di più riferita ad un concetto assai elastico ed indeterminato quale quello di cui all'art. 797, n. 7, cod. proc. civ.
punto 3
Nel merito, la questione non è fondata. Questa Corte ha più volte sottolineato che, alla stregua delle direttive costituzionali (artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost.), l'istituto dell'adozione deve avere il proprio centro di gravità nella tutela del preminente interesse del minore, rispetto al quale devono essere subordinati tanto gli interessi degli adottanti (o aspiranti tali), quanto quelli della famiglia di origine (sentenze nn. 11 del 1981, 197 e 198 del 1986, 182 del 1988). In quest'ottica, la disciplina predisposta deve tendere alla soluzione che sia "in concreto" ottimale per il minore, e quindi, da un lato, conferire al giudice poteri idonei alla sua individuazione e, dall'altro, tenere in adeguata considerazione i legami che il minore abbia instaurato in precedenza (sentenze nn. 11 del 1981 e 198 del 1986). Di conseguenza, ove manchi il basilare presupposto per l'adozione piena costituito dallo stato di abbandono, non può dirsi precluso il ricorso all'istituto dell'adozione ordinaria, sempreché nella sua regolamentazione sia salvaguardata l'esigenza di tutela dei fondamentali interessi del minore (cfr. sentenza n. 11 del 1981). L'adozione del figlio del coniuge è indubbiamente un "caso particolare" di adozione, e come tale è stata considerata dal legislatore del 1983: in linea, del resto, con quasi tutte le legislazioni europee, che, pur nella varietà delle soluzioni, le hanno riservato una regolamentazione autonoma quanto a presupposti ed effetti. La particolarità del caso sta nella congiunta esigenza, per un verso, di consolidare l'unità familiare, agevolando l'inserimento in essa del minore che sia figlio (anche adottivo) di uno solo dei coniugi, ed in particolare evitando il disagio sociale e le disarmonie nella formazione morale e psicologica che possono derivargli dal restare estraneo all'altro coniuge - pur se a lui affettivamente legato - e dal portare un cognome diverso da quello degli altri figli facenti parte del medesimo nucleo familiare (cfr. sentenza n. 44 del 1990); per altro verso, di evitare che l'instaurazione del nuovo rapporto comporti la rottura di quello esistente con l'altro genitore biologico e/o con i di lui parenti, pur quando con costoro il minore abbia instaurato e mantenga legami significativi.
punto 4
Nella non facile composizione di tali esigenze, il legislatore del 1983 ha costruito un istituto che, esaminato nelle sue linee essenziali (a prescindere, cioè da aspetti particolari che qui non rilevano), non solo è ben lontano dall'adozione ordinaria di tipo tradizionale (ove era prevalente l'interesse di chi si continua attraverso un figlio-erede) ma è effettivamente improntato alla tutela del preminente interesse del minore. È sulla realizzazione in concreto di questo che si incentra infatti la verifica demandata al Tribunale, cui è fatto carico di indagare, tra l'altro, sull'idoneità dell'adottante sul piano educativo, sulla rispondenza all'interesse del minore dei motivi che lo spingono a desiderarne l'adozione e sulla possibilità di idonea convivenza tra i due (art. 57). Nella medesima prospettiva si colloca - dopo quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 182 del 1988 - anche la disciplina dei presupposti dell'adozione. Il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 45) non ha infatti carattere negoziale, ma è solo un dato della procedura equivalente a due concorrenti domande di pronuncia dell'autorità giudiziaria; e quello del legale rappresentante del minore non ha più carattere dirimente, essendo degradato a mero parere non vincolante. L'assenso del genitore dell'adottando, poi, ha valore decisivo solo se costui eserciti la potestà sul minore, ed il Tribunale può invece prescinderne non solo se egli sia incapace o irreperibile, ma anche quando il rifiuto risulti ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando; ed anche l'eventuale coniuge di questi può impedire l'adozione solo se sia convivente (art. 46). Sul piano degli effetti, il legislatore ha inteso, da un lato, garantire la pienezza dei rapporti personali tra minore e coniuge del genitore, attribuendo a costui (art. 48) l'esercizio della piena potestà - con i connessi obblighi di mantenimento, educazione e istruzione - e stabilendo che il minore ne assuma il cognome, da anteporre al proprio (art. 55, che richiama l'art. 299 cod. civ.); dall'altro, però, assicurare che il rapporto adottivo, nella sua origine e nel suo svolgersi, sia scevro da interessi di altra natura. Ha disposto, perciò, che l'adottante abbia bensì l'amministrazione dei beni dell'adottato, con obbligo di inventario, ma non abbia l'usufrutto legale sui medesimi e non possa perciò destinarli al mantenimento proprio e degli altri membri della famiglia od all'educazione e istruzione degli altri figli. Coerentemente a ciò, i diritti successori sono regolati a senso unico: l'adottato, cioè, succede pienamente all'adottante, mentre questi non partecipa in alcun modo alla successione del primo (art. 55, che richiama l'art. 304 cod. civ.). Per converso, all'esigenza che non siano artificiosamente troncati i rapporti del minore con la famiglia di origine - cioè con l'"altro" genitore biologico e con i suoi parenti - risponde la statuizione per cui il minore, da un lato, mantiene nei confronti di costoro, tutti i diritti (anche successori) ed i corrispondenti doveri; dall'altro, non instaura rapporti con i parenti dell'adottante né partecipa alla loro successione (art. 55, che richiama l'art. 300 cod. civ.).
punto 5
Certo, una regolamentazione più analitica della materia, che cioè tenesse conto del vario atteggiarsi dei rapporti del minore col genitore biologico non convivente, avrebbe forse potuto suggerire soluzioni parzialmente diverse e magari far propendere, in alcune peculiari situazioni, per l'instaurazione di un rapporto di adozione piena. Ma nella valutazione generale dell'istituto che la Corte è chiamata a compiere in questa sede, deve escludersi che le scelte compiute dal legislatore in ordine al bilanciamento degli interessi in gioco siano meritevoli di censura. Va negato, in particolare, che ne resti violato il principio di parità morale e giuridica tra i coniugi (art. 29, secondo comma, Cost.). Sul piano dei rapporti personali, una sostanziale parità è, infatti, assicurata dall'attribuzione ad entrambi della piena potestà sul minore e dei correlativi diritti ed obblighi; su quello dei rapporti patrimoniali, le differenze si connettono, come si è visto, non all'intento di privilegiare il genitore biologico ma a quello di meglio garantire l'interesse del minore, nei cui confronti quello del genitore adottivo deve cedere.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, Sezione speciale per i minorenni, con ordinanza del 19 giugno 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze