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Sez. 2, Sentenza n. 881 del 02/04/1971 Ud. (dep. 31/12/1971) Rv. 119663 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - AVVISO PRESCRITTO DALL'ART 177 BIS COD PROC PEN - FINALITA - IMPUTATO CHE, PRIMA DI TRASFERIRSI ALL'ESTERO, ABBIA AVUTO NOTIZIA FORMALE DEL PROCEDIMENTO A SUO CARICO - OBBLIGO DELL'AVVISO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119663-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - AVVISO PRESCRITTO DALL'ART 177 BIS COD PROC PEN - FINALITA - IMPUTATO CHE, PRIMA DI TRASFERIRSI ALL'ESTERO, ABBIA AVUTO NOTIZIA FORMALE DEL PROCEDIMENTO A SUO CARICO - OBBLIGO DELL'AVVISO - ESCLUSIONE.*

L'avviso prescritto dall'art 177 bis cod proc pen ha lo scopo d'informare l'imputato, residente o dimorante all'estero, dell'esistenza del procedimento penale a suo carico e di consentirgli l'Esercizio del diritto di difesa, l'elezione o dichiarazione di domicilio (in Italia) per le notificazioni e la tempestiva conoscenza degli Atti del procedimento stesso. Pertanto (ferme restando le altre condizioni della residenza dell'imputato all'estero, della conoscenza della sua dimora e della Mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio in Italia), l'avviso non e dovuto quando l'imputato - prima di trasferirsi all'estero - abbia avuto formale notizia dell'esistenza del procedimento a suo carico e abbia avuto, quindi, la possibilita di provvedere alla dichiarazione o elezione di domicilio in Italia e alla propria difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 177 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)