Sez. 1, Sentenza n. 59 del 15/01/1985 (Rv. 438261 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRINCIPI DELLA SOCCOMBENZA E DELLA CAUSALITÀ DELLA LITE - PREVALENZA SULLA REGOLA GENERALE DELL'ART. 2033 COD. CIV. IN ORDINE AGLI INTERESSI - CONSEGUENZE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRINCIPI DELLA SOCCOMBENZA E DELLA CAUSALITÀ DELLA LITE - PREVALENZA SULLA REGOLA GENERALE DELL'ART. 2033 COD. CIV. IN ORDINE AGLI INTERESSI - CONSEGUENZE.*
In tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, sulla regola generale dell'art. 2033 cod. civ. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta, gli interessi sulle somme delle quali il giudice (nella specie, di rinvio, dopo la sentenza di annullamento della Cassazione) abbia disposto la restituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giudizio erogate alla parte allora vittoriosa, sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)