Sez. 2, Sentenza n. 3576 del 12/04/1999 (Rv. 525231 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - TERMINE | Previsione convenzionale di un termine diverso da quello legale - Ammissibilità - Contratto preliminare per persona da nominare - Termine per la nomina coincidente con la data di stipula del definitivo - Legittimità - Inadempimento del promittente alienante - Comunicazione della nomina da parte del promissario acquirente con la domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica - Tempestività.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - TERMINE
In tema di contratto per persona da nominare, il termine per l'"electio amici" può essere legittimamente stabilito dalle parti in via derogatoria rispetto alla disciplina legale di cui all'art. 1402 cod. civ. (tre giorni dalla conclusione del contratto), con la conseguenza che, in caso di stipula di un preliminare per persona da nominare, detto termine ben può coincidere con la data fissata per la stipula del contratto definitivo: in tal caso, l'indicazione del nome del terzo deve considerarsi tempestiva qualora, non potendo addivenirsi a detta stipula per l'opposizione del promittente alienante, il promissario acquirente abbia avanzato istanza per l'esecuzione in forma specifica, provvedendo all'"electio amici" con la domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)