Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Testo in vigore al
Art. 10 Periodo di prova
1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.35
2. L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'amministrazione.
3. Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali e' stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova.
4. Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
5. E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facolta' di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.
6. Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
Titolo II. Doveri - responsabilita' - diritti
Capo I. Doveri
Art. 11 Promessa solenne e giuramento
1. L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:
"Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
2. Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse della Amministrazione per il pubblico bene".
3. La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro impiego.
4. Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.
Art. 12 Obbligo della residenza
1. L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui e' destinato.
2. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.
Art. 13 Comportamento in servizio
1. L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformita' delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.
2. L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attivita' incompatibili con l'anzidetto dovere.
3. Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il piu' efficace rendimento del servizio.
4. Nei rapporti con il pubblico, il comportamento dell'impiegato deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione.
5. Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo dell'ufficio l'impiegato deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.
6. Fuori dell'ufficio, l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignita' delle proprie funzioni.
Art. 14 Orario di servizio
1. L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.
2. Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato e' tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.
Art. 15 Segreto d'ufficio
1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non puo' dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per i terzi.
2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia, a chi ne abbia interesse, copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo del servizio.
Art. 16 Dovere verso il superiore
1. L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
2. Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficolta' od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficolta' o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato.
3. Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al ministro, esclusivamente per questioni personali di particolare gravita' e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.
4. Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.
Art. 17 Limiti al dovere verso il superiore
1. L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
2. Se l'ordine e' rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.
3. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.
Capo II. Responsabilita'
Art. 18 Responsabilita' dell'impiegato verso l'Amministrazione
1. L'impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilita', salva la responsabilita' del superiore che ha impartito l'ordine.
3. L'impiegato, invece, e' responsabile se ha agito per delega del superiore.
Art. 19 Giurisdizione della Corte dei conti
1. L'impiegato, per la responsabilita' di cui al precedente articolo, e' sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia.
2. La Corte, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.
3. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.
Art. 20 Obbligo di denuncia
1. Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilita' ai sensi dell'art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilita' e la determinazione dei danni.
2. Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi e' tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente.
3. Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del ministro, la denuncia e' fatta a cura del ministro stesso.
4. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte puo' condannare al risarcimento anche i responsabili della omissione.19a
Art. 21 Responsabilita' dell'agente contabile
1. Resta regolata dalle norme vigenti la speciale responsabilita' dell'agente contabile.
Art. 22 Responsabilita' verso i terzi
1. L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 e' personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti puo' essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilita' dello Stato.
2. L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione e' ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.
Art. 23 Danno ingiusto
1. E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilita' piu' gravi previste dalle leggi vigenti.
2. La responsabilita' personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.
Art. 24 Responsabilita' degli organi collegiali
1. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilita' e' esclusa per coloro che abbiano fatto constare nei verbale il proprio dissenso.
Art. 25 Diffida
1. L'omissione di atti o di operazioni, al cui compimento l'impiegato sia tenuto per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi vi ha interesse mediante diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.
2. Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell'interessato, la diffida e' inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della istanza stessa.
3. Qualora l'atto o l'operazione faccia parte di un procedimento amministrativo, la diffida e' inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di compimento dell'atto od operazione precedente ovvero, qualora si tratti di atti od operazioni di competenza di piu' uffici, dalla data in cui l'atto precedente, oppure la relazione o il verbale della precedente operazione, trasmesso dall'ufficio che ha provveduto, sia pervenuto all'ufficio che deve attendere agli ulteriori incombenti.
4. Se le leggi ed i regolamenti amministrativi, ovvero i capitolati generali o speciali e i disciplinari di concessione, stabiliscono per il compimento di determinati atti od operazioni termini piu' brevi o piu' ampi di quelli previsti nei commi precedenti la diffida e' efficace se notificata dopo la scadenza del termine entro il quale gli atti o le operazioni debbono essere compiuti, secondo la specifica norma che li concerne.
5. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, l'interessato puo' proporre l'azione di risarcimento, senza pregiudizio del diritto alla riparazione dei danni che si siano gia' verificati in conseguenza della omissione o del ritardo.
Art. 26 Inesecuzione del giudicato amministrativo
1. Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro l'Amministrazione, l'azione di risarcimento puo' essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con diffida a provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, ai sensi dell'art. 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dichiara l'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi ai giudicato, salvo il diritto alla riparazione dei danni che si siano gia' verificati.
Art. 27 Comunicazione della diffida
1. L'impiegato convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 22 o quello cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli articoli 25 e 26 ha il dovere di darne, senza indugio, notizia al capo dell'ufficio dal quale dipende.
2. Il capo dell'ufficio ha il dovere di informare senza indugio il ministro degli atti di citazione e delle diffide che siano notificati a lui stesso, ovvero ad impiegati dipendenti.
3. Debbono altresi' essere comunicate al capo dell'ufficio ed al ministro, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, le sentenze, rinuncie e transazioni intervenute nei detti giudizi.
4. La difesa dell'impiegato convenuto in giudizio puo' essere assunta dall'Avvocatura dello Stato, nei casi e con le forme previste dall'art. 44 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 28 Esclusione della responsabilita' verso i terzi
1. Alla responsabilita' dell'impiegato verso i terzi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 18.
Art. 29 Altri casi di esclusione della responsabilita' verso i terzi
1. La responsabilita' personale verso i terzi di cui agli articoli precedenti e' esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, quando l'impiegato ha agito per legittima difesa di se o di altri o quando sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona. Quando ha agito perche' costrettovi dalla necessita' di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona ed il pericolo non e' stato da lui volontariamente causato ne' era altrimenti evitabile, al danneggiato e' dovuto dall'amministrazione cui l'impiegato appartiene un indennizzo.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma l'impiegato ha l'obbligo di informare i superiori prima di essere convenuto in giudizio per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le diffide previste dagli articoli 25 e 26.
3. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti l'amministrazione puo' valutare se sussista responsabilita' dell'impiegato verso di essa.
Art. 30 Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi
1. Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinuncie o transazioni non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo dell'impiegato siano valutati dall'Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29.