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Sez. 5, Sentenza n. 10929 del 01/09/1998 Ud. (dep. 20/10/1998) Rv. 211526 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Omissiva - Ragionamento del giudice - Criteri.
Stato
decisa il 1998-09-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211526-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE

In tema di causalità omissiva il giudice è sempre tenuto ad accertare attraverso un ragionamento adeguato e logicamente coerente, che se l'azione doverosa omessa fosse stata realizzata, si sarebbe impedita la verificazione dell'evento di reato che solo in tal modo può essere oggettivamente imputato alla condotta omissiva dell'agente, quando il nesso tra omissione ed evento non sia interrotto da cause estrinseche del tutto anomale ed eccezionali che si collochino al di fuori della normale, ragionevole prevedibilità. La causalità omissiva, in altri termini non può essere presunta né data per scontata ma va individuata attraverso un giudizio ipotetico che, partendo dall'evento, lo suppone mentalmente cagionato ove si accerti che esso - senza l'omissione colpevole - non si sarebbe verificato, così che, se il processo logico perviene alla conclusione che l'azione doverosa (omessa) sarebbe valsa - secondo una valutazione probabilistica - ad impedire l'evento stesso, si stabilisce il nesso causale in base alla clausola generale di equivalenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)