Sez. 6, Sentenza n. 2888 del 01/02/1995 Ud. (dep. 17/03/1995) Rv. 201080 - 01
Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Procedimento - Nullità | Mancata lettura del dispositivo del provvedimento - Nullità - Esclusione - Fattispecie: sentenza emessa in appello a seguito di procedimento camerale, essendosi in primo grado adottato il rito abbreviato.
Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Procedimento - Nullità
Ove non sia prevista la pubblicazione della sentenza o del provvedimento tramite lettura, come nei procedimenti camerali, la mancata lettura del dispositivo non dà luogo ad alcuna nullità, mentre la lettura che il Giudice abbia comunque effettuato equivale ad una notifica del provvedimento, con conseguenze relative alla sola decorrenza dei termini di impugnazione. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la nullità di una sentenza emessa dalla Corte di Appello in camera di consiglio a norma dell'art. 599 cod. proc. pen. essendo stato il processo in primo grado celebrato con il rito abbreviato; al proposito si è considerato che la suddetta disposizione richiama le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. il quale non impone al Giudice di pubblicare mediante lettura il provvedimento, dovendo questo essere comunicato o notificato ai soggetti interessati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)