Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1660 del 03/02/2012 (Rv. 621087 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Obbligo di notifica senza indugio della decisione di ricalcolo, soppressione o sospensione, di prestazioni previdenziali - Violazione da parte dell'ente decidente - Conseguenze - Nullità della decisione tardivamente comunicata - Esclusione - Risarcimento del danno per inadempimento contrattuale - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie in tema di indebito previdenziale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
La violazione della disposizione dell'art. 49 del Regolamento CE n. 574/72, secondo la quale, in caso di nuovo calcolo, soppressione o sospensione, della prestazione previdenziale, l'istituzione che ha provveduto deve notificare senza indugio la decisione all'interessato, non produce l'effetto, non previsto da alcuna norma comunitaria od interna, di invalidare la decisione tardivamente comunicata, ma solo conseguenze risarcitorie a titolo di inadempimento contrattuale. (Principio affermato in fattispecie nella quale l'INPS ha comunicato il provvedimento di ripetizione dell'indebito previdenziale circa tre anni dopo averlo adottato).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 21/03/1972 num. 574 art. 49, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)