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Sez. 1, Sentenza n. 226 del 25/01/1968 (Rv. 331120 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - IN GENERE - DIFETTO DI POTERE DELL'ORGANO - NULLITA ASSOLUTA DELL'ACCERTAMENTO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1968-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331120-01

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - IN GENERE - DIFETTO DI POTERE DELL'ORGANO - NULLITA ASSOLUTA DELL'ACCERTAMENTO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

Il difetto di potere dell'organo, che ha proceduto all'accertamento tributario, costituisce un vizio sostanziale e radicale, che ne importa la nullita assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stadio del processo tributario che ha per oggetto l'atto medesimo. (nella specie, e stato ritenuto che esattamente la commissione centrale delle imposte aveva annullato l'accertamento per imposta straordinaria sul patrimonio compiuto dalla commissione distrettuale in violazione dell'art.5 della legge 5 gennaio 1956, n.1, che soppresse la facolta in precedenza riconosciuta alle commissioni distrettuali di prima istanza di eseguire accertamenti di ufficio).*

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)