Sez. 1, Sentenza n. 10042 del 12/07/1982 Ud. (dep. 27/10/1982) Rv. 155841 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI DA GUERRA - INVOLUCRI INCENDIARI - NOZIONE - FATTISPECIE.*
ARMI - IN GENERE - ARMI DA GUERRA - INVOLUCRI INCENDIARI - NOZIONE - FATTISPECIE.*
L'art. 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110 annovera espressamente tra le armi da guerra gli involucri incendiari e tali debbono considerarsi, secondo la lettera e lo spirito della norma, i recipienti di qualsiasi genere comunque confezionati con sostanze incendiarie, muniti di miccia o di dispositivo di innesco che siano idonei ad assicurarne l'accensione ritardata e a provocare un incendio. (nella specie รจ stata ritenuto involucro incendiario un barattolo riempito di benzina e munito di un pezzo di stoffa all'imboccatura con funzione di miccia). (V mass n 145718, (V mass n 143554, (V mass n 135366 per le bottiglie incendiarie).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)