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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 novembre 1979, causa 36/79

Decisione
decisa il 1979-11-15
ECLI
ECLI:EU:C:1979:258

Epigrafe

Nel procedimento 36/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Münster, nella causa dinanzi ad esso pendente tra DENKAVTT FUTTERMITTEL GMBH, Warendorf, e FINANZAMT WARENDORF, domanda vertente sull'interpretazione del Trattato CEE, dell'art. 1 del regolamento del Consiglio 9 dicembre 1969, n. 2464, relativo alle misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla rivalutazione del Deutsche Mark (GU 1969, n. L 312, pag. 4) e della decisione (non pubblicata) del Consiglio del 21 gennaio 1974, comunicata alla Repubblica federale di Germania il 24 gennaio 1974, con la quale il Consiglio ha prorogato e modificato il n. 3 dell'art. 1 del suddetto regolamento, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart e G. Bosco, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Allorché il 24 ottobre 1969 il Governo della Repubblica federale di Germania decise di rivalutare il DM dell'8,5 % rispetto alla parità ufficiale, con effetto dal 27 ottobre 1969, la Repubblica federale e la Comunità dovettero risolvere il problema della compensazione delle perdite di reddito che avrebbero colpito l'agricoltura tedesca, in quanto i prezzi agricoli europei erano connessi ad un'unità di conto comune.
punto 2
Le autorità tedesche e la Commissione stimarono di comune accordo che la rivalutazione avrebbe provocato una perdita annua globale a danno degli agricoltori tedeschi pari a 1,7 miliardi di DM. Onde controbilanciare detta perdita, con il regolamento CEE n. 2464 del 9 dicembre 1969 (GU n. L 312 del 12 dicembre 1969, pag. 4) il Consiglio autorizzava la Repubblica federale a concedere aiuti diretti ai produttori agricoli a decorrere dal 1o gennaio 1970, aiuti per i quali era previsto l'intervento del FEAOG.
punto 3
A norma dell'art. 1, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2464/69: «1. Possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi ai produttori agricoli tedeschi secondo le modalità indicate in appresso. 2. Gli aiuti possono raggiungere per ciascun esercizio finanziario, dal 1970 al 1973 compreso, un importo pari a 1,7 miliardi di DM. La Comunità partecipa al finanziamento degli aiuti in misura decrescente ed alle condizioni previste all'art. 2. 3. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di aiuto diretto al produttore agricolo, purché non determinato in funzione del prezzo o della quantità del prodotto. Tale aiuto può essere concesso in parte sotto forma di anticipo erogato al produttore agricolo all'atto della vendita dei suoi prodotti, nei limiti di un importo massimo corrispondente al 3 % del prezzo di vendita; l'aiuto può essere versato dall'acquirente o da un organismo designato dalle competenti autorità nazionali».
punto 4
La decisione del Consiglio del 21 gennaio 1974 (comunicata alla Repubblica federale di Germania il 24 gennaio 1974, ma non pubblicata) proroga e modifica il provvedimento autorizzato dall'ultimo capoverso dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2464/69 nel senso che la Repubblica federale «è stata provvisoriamente autorizzata a concedere ai produttori agricoli un aiuto in forma di una compensazione, corrisposta ai produttori al momento della vendita dei loro prodotti, non superiore al 3 % del prezzo di vendita». Come prevede anche il regolamento, l'aiuto così modificato può venir versato «dall'acquirente o da un organismo designato dalle competenti autorità nazionali».
punto 5
Basandosi sul regolamento (CEE) n. 2464/69, il legislatore tedesco promulgava l'Aufwertungsausgleichgesetz (legge sulla compensazione per la rivalutazione) del 23 dicembre 1969, il cui art. 4 autorizzava le aziende agricole e forestali ai sensi dell'art. 24, n. 2, dell'Umsatzsteuergesetz (legge sulla cifra d'affari), in connessione con l'art. 51 del Bewertungsgesetz (legge sulla rivalutazione), a ridurre del 3 % l'importo dovuto per la tassa sulla cifra d'affari (TVA). Per rientrare nella categoria delle aziende agri cole ai sensi di queste ultime disposizioni, le aziende che allevano o detengono bestiame devono disporre di una determinata superficie di terreno agricolo e dimostrare che vi è un certo rapporto tra terreno e bestiame.
punto 6
L'attrice nella causa principale si occupa, oltre che della produzione di mangimi, dell'ingrasso di vitelli con alimenti sostitutivi a base di latte, che essa produce nei suoi stabilimenti. A questo scopo essa acquista vitelli di una settimana circa e li rivende ad imprese di macellazione dopo un periodo d'ingrasso di quattro mesi. Dato che non dispone di terreni agricoli utilizzati per l'ingrasso dei vitelli, essa non costituisce un'impresa agricola, bensì un'impresa industriale o commerciale secondo il diritto tributario tedesco.
punto 7
Nel 1974, l'attrice raggiungeva, con la vendita dei vitelli da lei ingrassati, una cifra d'affari di 21394474,21 DM. Nella dichiarazione fiscale inerente a quell'annata, essa richiese, in virtù dell'art. 4 dell'Aufwertungsausgleichgesetz, un aiuto pari a 641834,24 DM (cioé al 3 % del suo giro d'affari complessivo). Con decisione del 26 marzo 1976, il Finanzamt Warendorf, convenuto nella causa principale, rifiutava la concessione dell'aiuto, in quanto la richiedente era una società industriale o commerciale ai sensi del diritto tributario tedesco, ma non un'impresa agricola.
punto 8
Respinto il reclamo avverso la decisione di cui sopra l'attrice promuoveva il procedimento (che ora costituisce la controversia principale) dinanzi al Finanzgericht di Münster.
punto 9
Con ordinanza 26 settembre 1977, il Finanzgericht di Münster sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, in particolare le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se la nozione comunitaria di “produttore agricolo”, di cui all'art. 1, nn. I e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2464/69, comprenda anche gli allevatori e detentori industriali di bestiame ai sensi del diritto tributario tedesco. 2. In caso affermativo: se gli artt. 39 e 40, n. 3, 2o comma, del Trattato CEE, l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2464/69 e, eventualmente, altre norme di diritto comunitario, debbano interpretarsi nel senso che essi vietano alla Repubblica federale di Germania, Stato membro della CEE, destinataria del regolamento (CEE) n. 2464/69, di escludere talune categorie di produttori agricoli — nella fattispecie allevatori industriali di bestiame ai sensi del diritto tributario tedesco — dal beneficio di aiuti diretti, miranti a compensare la rivalutazione del marco per i prodotti agricoli oggetto di organizzazioni di mercato».
punto 10
Questo rinvio ha costituito l'oggetto della causa 139/77 (Racc. 1978, pag. 1317).
punto 11
Se, nell'ambito di questa controversia, il Finanzgericht si è riferito solo in modo generico alla distinzione operata dal diritto tributario tedesco tra allevatori-detentori di animali a carattere agricolo e allevatori-detentori a carattere industriale, l'attrice nella causa principale esponeva, nelle sue osservazioni scritte, considerazioni specifiche circa l'ingrasso dei vitelli. In realtà essa sosteneva che sul piano strutturale ed economico non vi è alcuna differenza tra l'ingrasso industriale o commerciale dei vitelli da un lato e l'ingrasso agricolo dei vitelli dall'altro, sotto il profilo del diritto tributario tedesco. Sia l'ingrassatore «agricolo» che quello «industriale o commerciale» devono acquistare i vitelli dagli allevatori e procurarsi gli alimenti mescolati a base di late presso un fabbricante del ramo. Il terreno di cui dispone l'ingrassatore «agricolo» non ha dunque alcun rilievo per l'ingrasso dei vitelli (cfr. Racc. 1978, pag. 1320). L'attrice ne concludeva che, negando la compensazione per la rivalutazione del DM ai detentori-ingrassatori industriali o commerciali, il legislatore tedesco aveva violato il divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, del Trattato.
punto 12
Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ricordava in particolare che la rivalutazione ha colpito maggiormente gli agricoltori che i detentori industriali o commerciali di bestiame. In effetti, l'agricoltore che sfrutta i propri terreni è indipendente, quanto meno in parte, per l'approvvigionamento dei mangimi, avendo una propria produzione, ed è meno probabile che ripieghi sui mangimi d'importazione, che la rivalutazione ha fatto scendere di prezzo (cfr. Racc. 1978, pag. 1327).
punto 13
Nella sua sentenza 13 giugno 1978, pronunziata nella causa 139/77, la Corte ha sancito in particolare (n. 12, seconda frase), per quel che riguarda la prima questione, che né il contesto né gli scopi del regolamento n. 2464/69 esigono un'interpretazione restrittiva, quindi non si può escludere che l'espressione piuttosto ampia «produttori agricoli», usata nel testo del regolamento, comprenda la produzione di prodotti agricoli secondo qualsiasi metodo.
punto 14
Per quel che riguarda la seconda questione, la Corte ha rilevato (n. 16) che si deve accertare se la distinzione, ai sensi del diritto tributario tedesco, fra allevatori e detentori agricoli, da un lato, ed allevatori e detentori industriali o commerciali, dall'altro, distinzione effettuata dall'Aufwertungsausgleichgesetz, abbia carattere discriminatorio ai sensi dell'art. 40, n. 3, del Trattato. Il motivo della soluzione negativa alla seconda questione è esposto nel n. 17 che recita: «dal fascicolo si desume in particolare che gli allevatori e i detentori agricoli ai sensi del diritto tributario tedesco, i quali usano foraggi che per la maggior parte sono di loro produzione, sono specificamente soggetti ai rischi inerenti alla coltivazione del suolo; per contro, i detentori ed allevatori industriali o commerciali ai sensi di detto diritto, i quali acquistano gli alimenti occorrenti per i loro animali per la maggior parte sul mercato, nazionale o internazionale, non corrono gli stessi rischi e sono in grado, in caso di rivalutazione della loro moneta nazionale, di procurarseli all'estero a prezzi vantaggiosi; non si può quindi considerare discriminatoria la distinzione fra allevatori e detentori agricoli ed allevatori e detentori industriali o commerciali propria del diritto tributario tedesco — il quale pone in relazione le scorte di bestiame con la superficie ad uso agricolo — e adottata dal Governo della Repubblica federale di Germania come criterio obiettivo, benché forfettario, in fatto di attribuzione degli aiuti che esso è autorizzato a corrispondere in forza del regolamento n. 2464/69».
punto 15
Il punto unico del dispositivo della sentenza della Corte 13 giugno 1978, pronunciata nella causa 139/77 recita: «Né le disposizioni del Trattato CEE, né l'art. 1 del regolamento n. 2464/69, né la decisione del Consiglio 21 gennaio 1974 vietavano alla Repubblica federale di Germania di escludere i detentori ed allevatori industriali o commerciali di animali dagli aiuti contemplati da detto regolamento».
punto 16
Dal fascicolo relativo alla presente controversia risulta che il Finanzgericht di Münster non si considera vincolato dalla sentenza della Corte 139/77 in quanto è del parere che la Corte si sia fondata su elementi di fatto erronei in materia di ingrasso di vitelli. Quindi, con ordinanza 19 gennaio 1979 ha nuovamente sospeso il procedimento di merito e, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale (limitata espressamente ai soli ingrassatori di vitelli): «Se il Trattato CEE, l'art. 1 del regolamento n. 2464/69, la decisione del Consiglio 21 gennaio 1974 o, eventualmente, altre norme di diritto comunitario vietino alla Repubblica federale di Germania di escludere dagli aiuti contemplati dal suddetto regolamento gli ingrassatori “industriali o commerciali” ai sensi del diritto tributario tedesco nel caso in cui gli ingrassatori agricoli impieghino, per l'ingrasso dei vitelli, lo stesso mangime di produzione industriale usato dagli ingrassatori industriali o commerciali».
punto 17
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella Cancelleria della Corte di giustizia il 2 marzo 1979.
punto 18
Si desume dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio che, secondo il giudice nazionale, (che sotto questo aspetto accoglie gli argomenti della parte attrice) gli ingrassatori agricoli, secondo il diritto tributario tedesco, nell'ingrasso dei vitelli impiegano gli stessi mangimi utilizzati dagli ingrassatori industriali o commerciali, cioé esclusivamente alimenti di sostituzione a base di latte prodotti industrialmente, del tipo analogo a quelli prodotti dall'attrice ed impiegati nella sua azienda. Sia gli ingrassatori agricoli che quelli industriali o commerciali devono nutrire il bestiame esclusivamente con detti alimenti se vogliono ottenere carne «bianca», particolarmente ricercata dal consumatore e che è l'unica commerciabile sotto la denominazione di «carne di vitello». Nulla impedisce, agli ingrassatori agricoli di somministrare ai loro vitelli foraggi di produzione propria, ma in questo caso otterrebbero carni rosse, da vendersi come «carne bovina». Inoltre — in questo caso — le spese di ingrasso sarebbero nettamente superiori.
punto 19
Il Finanzgericht aggiunge che si deve accogliere la domanda presentata nel procedimento principale qualora gli ingrassatori «industriali» di vitelli risultino produttori agricoli ai sensi del diritto comunitario e se per questo fatto non si possono escludere taluni produttori «agricoli» dalla concessione di aiuti per i prodotti del mercato agricolo concessi a seguito della rivalutazione monetaria.
punto 20
A norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte l'attrice nella causa principale, con gli avv. ti Dietrich Ehle e Ulrich C. Feldmann, del foro di Colonia, la convenuta nel procedimento principale, rappresentata dal suo amministratore M. Ernst, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Karpenstein.
punto 21
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Compendio delle osservazioni scritte

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale osserva che la questione sottoposta si fonda sul presupposto che gli ingrassatori agricoli di vitelli impieghino per l'ingrasso gli stessi alimenti, fabbricati dall'industria, usati dagli ingrassatori industriali di vitelli. Essa osserva, invocando la giurisprudenza della Corte nella causa 104/77 Oehlschläger c. Hauptzollamt Emmerich (Racc. 1978, pag. 796) e 131/77 Milac c. Hauptzollamt Saarbrücken (Racc. 1978, pag. 1050) che l'accertamento dei fatti nell'ambito di un deferimento pregiudiziale a norma dell'art. 177, rientra nella competenza del giudice nazionale di merito. La Corte di giustizia dovrà quindi pronunciarsi in base ai fatti sussunti dal Finanzgericht nell'ordinanza di rinvio, per quel che riguarda gli alimenti impiegati nell'ingrasso di vitelli.
paragrafo 2
Circa i punti di fatto, l'attrice sostiene, tra l'altro, che in Germania oltre il 99 % dei vitelli da ingrasso sono nutriti con alimenti sostitutivi a base di latte. Il terreno agricolo disponibile è dunque irrilevante per l'ingrasso dei vitelli. L'ingrassatore agricolo di vitelli, secondo la distinzione effettuata nel diritto tedesco, rientra nella categoria dei coltivatori agricoli solo perché dispone di terreni per sfruttamento agricolo. Esso è però obbligato a sfruttare i terreni secondo criteri (ad esempio coltivando i cereali) che nulla hanno in comune con l'allevamento dei vitelli. Nell'ambito dell'impresa agricola, dunque, l'ingrasso dei vitelli rappresenta un ramo d'attività speciale, nel quale anche l'ingrassatore di vitelli agricolo svolge un 'attività industriale. In questo settore non vi è alcuna «produzione tipicamente agricola».
paragrafo 3
L'attrice rileva inoltre che per l'ingrasso dei vitelli essa si avvale essenzialmente di «ingrassatori retribuiti», i quali dispongono, è vero di terreni agricoli, che però non possono venir sfruttati per l'ingrasso dei vitelli. Questi ingrassatori retribuiti sono dunque detentori agricoli di bestiame ai sensi del diritto tributario tedesco. Essi percepiscono una retribuzione per l'ingrasso, che costituisce una specie di garanzia per il prezzo. Questa retribuzione si calcola in base al reddito medio normale dell'«ingrassatore agricolo di vitelli». Il compenso per la rivalutazione monetaria rientra anche in detto reddito medio. Il rischio della fluttuazione dei prezzi sul mercato è sopportato dall'attrice. Se l'ingrassatore retribuito in questione non stipulasse contratti d'ingrasso a pagamento, e si accollasse i rischi del mercato, potrebbe anch'egli fruire del compenso per la rivalutazione monetaria. L'applicazione del regolamento CEE n. 2464/69, come effettuata dal legislatore tedesco, viene a penalizzare quindi l'attrice — come ingrassatore industriale di vitelli — per aver sottratto il coltivatore agricolo vero e proprio, offrendogli una garanzia di prezzo, al rischio del mercato dell'ingrasso dei vitelli.
paragrafo 4
Secondo l'attrice, i fatti elencati in precedenza sono pacifici tra le parti.
paragrafo 5
Quanto all'applicazione pratica del principio di non discriminazione sancito dal l'art. 40, n. 3, del Trattato, l'attrice osserva che, secondo questo principio, situazioni comparabili non possono venir trattate in modo diverso, a meno che la differenziazione risulti giustificata obiettivamente. Ora, come si evince dai fatti esposti in precedenza, nel caso dell'ingrasso industriale ed agricolo dei vitelli ai sensi della legislazione tributaria tedesca, non ci troviamo solo in presenza di «situazioni comparabili», ma anzi di situazioni identiche. Quindi non vi è alcun motivo che possa giustificare un trattamento diverso di situazioni identiche.
paragrafo 6
L'attrice contesta in ogni modo quanto ha affermato la Corte nella sua sentenza del 13 giugno 1978, secondo cui si può ritenere costituisca un criterio oggettivo non discriminatorio il fatto che il legislatore tedesco faccia una distinzione tra allevatori e detentori agricoli da un lato e allevatori e detentori industriali e commerciali dall'altro «ponendo in relazione le scorte di bestiame con la superficie ad uso agricolo». Infatti nella frase precedente della motivazione della stessa sentenza, la Corte è partita dal presupposto errato che gli allevatori e i detentori di bestiame agricoli utilizzano essenzialmente come mangime i prodotti della loro azienda e quindi il raccolto del terreno da loro sfruttato. Questo solo presupposto giustifica, secondo la Corte [«quindi»] la conseguenza che il rapporto tra detenzione di bestiame e terreno agricolo sfruttato può essere un criterio distintivo giustificato.
paragrafo 7
Richiamandosi al fatto che nella sua sentenza la Corte ha definito «forfettario» il criterio distintivo di cui sopra, l'attrice osserva che, anche se si adottasse un criterio di valutazione forfettario, il fatto di non poter fruire del compenso per la rivalutazione monetaria a differenza degli ingrassatori agricoli va chiaramente oltre i limiti di un'ammissibile standardizzazione. In realtà l'ingrasso dei vitelli costituisce un settore economico specifico ed autonomo di grande entità (l'attrice valuta il giro d'affari complessivo nella Repubblica federale per il 1974 a circa 600 milioni di DM), al quale non si può applicare siffatto criterio, quanto meno nel caso in cui detta applicazione si risolva, come nella fattispecie, nel collocare un gruppo di contribuenti (gli ingrassatori «industriali») in una posizione concorrenziale decisamente meno favorevole di quella di un altro gruppo di contribuenti (gli ingrassatori «agricoli»).
paragrafo 8
A giudizio dell'attrice, non si può nemmeno sostenere che l'Aufwertungsausgleichgesetz è stato un provvedimento d'urgenza. Quanto meno sarebbe stato logico prevedere che il legislatore, nel 1974, cioè cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Aufwertungsausgleichgesetz, avrebbe annullato la discriminazione naturale tra l'ingrasso agricolo e l'ingrasso industriale di vitelli.
paragrafo 9
Mai una standardizzazione dovrebbe far sì che situazioni identiche siano trattate in modo diverso sotto il profilo del diritto tributario e della disciplina degli aiuti, per il solo fatto che in un caso l'attività di ingrasso dei vitelli scaturisce da un ingrassatore agricolo; che tra le sue attività svolge anche la coltivazione dei terreni, mentre in altri casi è esercitata da un imprenditore, come l'attrice, che si occupa, tra l'altro, anche della fabbricazione di mangimi. Tali criteri distintivi non hanno più nulla a che vedere con l'ingrasso dei vitelli in sé considerato, né con l'impiego dei foraggi e non possono perciò giustificare obbiettivamente una discriminazione.
paragrafo 10
Il regolamento n. 2464/69 aveva la funzione di compensare le perdite conseguenti alla diminuzione dei prezzi agricoli. Nel caso dei vitelli, ingrassatori agricoli e ingrassatori industriali erano colpiti da dette perdite in ugual misura.
paragrafo 11
A questo proposito è opportuno ricordare che è entrato in funzione nel 1974 anche il sistema degli importi compensativi monetari istituito dal regolamento del Consiglio n. 974/71. Questo sistema si fonda su una compensazione monetaria che non dipende dal tipo di prodotti. Il compenso per la rivalutazione monetaria avrebbe dovuto, di conseguenza, venir pure concesso — a partire dal 1974 — senza far distinzioni, a chiunque si occupasse dell'ingrasso dei vitelli, giacché il sistema degli importi compensativi monetari, che ha le stesse origini e le stesse finalità del compenso, per la rivalutazione prevede una compensazione del tutto indipendente, che va a favore o a carico, a seconda dei casi, di tutti i prodotti agricoli.
paragrafo 12
Non vi sono nemmeno altri motivi che possano giustificare l'esclusione dell'ingrasso industriale dei vitelli dal compenso per la rivalutazione monetaria. In particolare, gli ingrassatori industriali non godono, rispetto a quelli agricoli, dei vantaggi strutturali e sociali che avrebbero potuto giustificare l'esclusione degli aiuti nei loro confronti.
paragrafo 13
L'attrice propone quindi di risolvere come segue la questione sottoposta dal Finanzgericht.
paragrafo 14
Il Trattato CEE ed in particolare l'art. 40, n. 3, secondo capoverso e il combinato disposto del regolamento CEE, n. 2464/69 e della decisione del Consiglio del 21. 1. 1974 vietano di escludere gli ingrassatori industriali di vitelli, ai sensi della disciplina tributaria tedesca, dal compenso per la rivalutazione monetaria qualora gli ingrassatori agricoli di vitelli si servano per l'ingrasso degli stessi foraggi, fabbricati dall'industria, usati dagli ingrassatori industriali di vitelli.
paragrafo 15
Il Finanzamt di Warendorf, convenuto nel procedimento principale, sostiene che gli alimenti di sostituzione del latte non sono gli unici che consentano di ottenere carne bianca, lo stesso risultato si può ottenere con l'impiego di latte intero, alimento che eventualmente può venir ulteriormente integrato da alimenti corroboranti. Il produttore «agricolo» è in effetti in grado di produrre latte intero nella sua azienda destinando una parte dei terreni che coltiva all'allevamento di bestiame da latte. In tal modo, se dispone di terreni sufficienti, egli avrebbe la scelta tra alimenti di sua produzione ed alimenti acquistati fuori della sua azienda. Non vi è perciò alcun motivo di scostarsi dalla sentenza della Corte nella causa 139/77, dato che nessun elemento nuovo è affiorato nella presente controversia.
paragrafo 16
Dopo aver espresso dubbi circa l'opportunità di adire nuovamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale, dopo averla già interpellata nella causa 139/77, quanto al presunto carattere discriminatorio della distinzione operata dalla disciplina tedesca, la Commissione ritiene comunque di non dover sollevare obiezioni formali quanto alla ricevibilità della presente domanda pregiudiziale, specie dal momento che la sentenza del 13 giugno 1978 accenna in realtà solo in modo generale alla distinzione tra detentori o allevatori agricoli, da una parte e detentori o allevatori industriali o commerciali dall'altra e — poiché a suo tempo il giudice a quo non ha sollevato espressamente il problema — essa non si sofferma sulla situazione specifica dell'allevamento dei vitelli. Inoltre, in una situazione del tutto comparabile a quella del caso in esame, la Corte ha affermato che spetta ai giudici nazionali stabilire se i chiarimenti loro forniti della sentenza pregiudiziale sono sufficienti o meno o se sia necessario interpellare nuovamente la Corte (causa 29/68, Milch- Fett- und Eierkontor c. Hauptzollamt Saarbrücken, Racc. 1969, pag. 178).
paragrafo 17
Quanto alla sostanza della questione pregiudiziale, la Commissione si chiede se, tenuto conto del tenore del provvedimento di rinvio, il Finanzgericht non cerchi inoltre di riportare sul tappeto la prima questione della causa 139/77, cioè quella relativa alla nozione di «produttori agricoli» sotto il profilo del diritto comunitario, questione che finora la Corte non ha ancora risolto definitivamente. Tuttavia la Commissione non crede di dover interpretare in questo senso la questione pregiudiziale.
paragrafo 18
Inoltre la Commissione dichiara di non comprendere nemmeno, a prima vista, il senso dell'osservazione secondo cui il ricorso sarebbe fondato se il diritto comunitario avesse impedito alla Repubblica federale di Germania di escludere gli ingrassatori industriali o commerciali dal vantaggio degli aiuti contemplati dal regolamento n. 2464/69. In effetti, secondo la giurisprudenza della Corte (cause riunite 124/76 e 20/77 S.A. Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson, Racc. 1977, pag. 1812) l'incompatibilità di una disciplina con il principio di uguaglianza sancito dal diritto comunitario non implica di necessità che tutte le imprese escluse dalla possibilità di fruire di detta disciplina abbiano diritto all'aiuto di cui trattasi. In questo caso spetta anzi al legislatore (comunitario o nazionale) trarre le conseguenze che scaturiscono dall'incompatibilità sancita dalla Corte.
paragrafo 19
Anche nella sua redazione attuale, la questione del Finanzgericht va risolta negativamente, per motivi sia di diritto che di fatto.
paragrafo 20
In effetti, pur supponendo (ma la Comissione ritiene che sia inesatto), che gli ingrassatori agricoli di vitelli impieghino esclusivamente alimenti di sostituzione a base di latte del tipo fabbricato dall'attrice, la differenza di trattamento tra ingrassatori agricoli e ingrassatori industriali in materia di aiuti si giustifica obiettivamente. Posta l'ipotesi che entrambe le due categorie di ingrassatori abbiano tratto vantaggi per effetto della rivalutazione, questa ha però provocato al produttore agricolo anche perdite notevoli sia come reddito dei prodotti della terra che come reddito della produzione lattiera. Inoltre non si può assumere come unico parametro di raffronto solo l'ingrasso dei vitelli. In realtà, non si può isolare questa attività dal complesso delle attività di un'azienda agricola e raffrontarla poi con l'ingrasso industriale, attività esercitata indipendentemente dalla disponibilità di terreni agricoli.
paragrafo 21
La Commissione ricorda che è giocoforza risolvere rapidamente, e si deve far ciò in modo schematico e generalizzato, il problema delle perdite di reddito subite da centinaia di migliaia di produttori agricoli a causa della rivalutazione del 1969. Come parametro per la concessione dell'aiuto, il legislatore tedesco ha assunto la distinzione operata nel diritto tributario tedesco tra allevatori agricoli e allevatori industriali di bestiame (e non solo di un certo tipo di bestiame), attenendosi ad un criterio che consentiva di fornire aiuti ad una categoria di allevatori (quelli «agricoli») composta in gran parte da coloro che coltivavano anche terreni. Ora, sono proprio i prodotti della terra che hanno perso il loro valore per efetto della rivalutazione.
paragrafo 22
Lasciando in disparte le considerazioni che precedono, la Commissione respinge la tesi secondo cui non vi è differenza tra i metodi d'allevamento impiegati dagli ingrassatori agricoli di vitelli e quelli seguiti dagli ingrassatori commerciali o industriali.
paragrafo 23
A questo proposito è necessario un duplice chiarimento; da un lato, né la Commissione né la Corte hanno sostenuto che gli allevatori agricoli impiegano essenzialmente i prodotti delle loro aziende per ingrassare i vitelli. Le osservazioni contenute nella sentenza 13 giugno 1978 e criticate dall'attrice e dal Finanzgericht, si riferiscono ai detentori agricoli di bestiame in generale. D'altro canto, il problema dell'eventuale discriminazione non dovrebbe venir esaminato, nell'ambito della presente controversia, sotto il solo profilo dell'«ingrassatore di vitelli». Bisognerebbe invece vedere la situazione sullo sfondo dell'intero mercato dei vitelli, cioé raffrontare i metodi di allevamento impiegati per tutti i vitelli provenienti da allevamenti «agricoli» offerti sul mercato tedesco e per il bestiame offerto dai produttori «industriali o commerciali». Con questo sistema si otterrebbe il seguente quadro del mercato tedesco.
paragrafo 24
Gli animali offerti sul mercato tedesco della carne di vitello non provengono tutti, anzi la situazione è ben diversa, da imprese d'ingrasso specializzate. Indubbiamente la maggioranza dei vitelli offerti sono stati allevati da ingrassatori agricoli o da ingrassatori commerciali e industriali. Una parte non trascurabile del bestiame in vendita proviene comunque da produttori di latte che dispongono di mandrie più o meno cospicue di bestiame da latte e che ingrassano — con metodi più o meno tradizionali — fino all'età della macellazione i capi nati dalla mandria e non destinati alla riproduzione. La percentuale di vitelli immessi sul mercato dai cosiddetti piccoli agricoltori, che non sono ingrassatori specializzati, è rilevante.
paragrafo 25
Mentre gli ingrassatori industriali o commerciali specializzati si servono esclusivamente di mangimi di sostituzione a base di latte fabbricati industrialmente, gli ingrassatori agricoli, ed ancor più naturalmente quelli occasionali, impiegano su vasta scala il latte prodotto nelle loro aziende. In parte essi utilizzano come foraggio il latte intero prodotto dai loro capi di bestiame, somministrandolo direttamente ai vitelli da ingrasso, ed inoltre impiegano pure latte magro, che ricuperano dalle latterie cui hanno fornito latte intero.
paragrafo 26
La Commissione si duole di non disporre di dati assolutamente esatti sulle quantità rispettive di mangimi usati. Le statistiche in suo possesso mettono tuttavia in luce che attualmente i vitelli vengono allevati ed ingrassati impiegando latte intero e latte magro (complessivamente 33 % circa) e per il resto con foraggi di sostituzione a base di latte fabbricati industrialmente. In ogni modo è inesatto affermare che gli ingrassatori «agricoli», come gli ingrassatori «industriali e commerciali» impiegano esclusivamente alimenti di sostituzione a base di latte. Da un lato, il 5 % circa della produzione di latte intero della Comunità (cioé circa 5 milioni di tonnellate annue) viene utilizzato come foraggio per i vitelli e, d'altro canto, è possibile dimostrare, in base alle richieste di aiuti presentate alla Commissione per l'impiego di latte magro come mangime per il bestiame, che attualmente nella Comunità oltre 2000000 di tonnellate di latte magro vengono destinati ogni anno all'alimentazione dei vitelli (nel 1978, 2336000 tonnellate, per la precisione).
paragrafo 27
Per quel che riguarda l'ammontare degli aiuti versati per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame in base all'art. 10 del regolamento n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattieri (GU n. L 148 del 28 giugno 1968, pag. 13) fino al 1978 non si è fatta distinzione tra l'alimentazione dei vitelli e quella degli altri capi di bestiame. Sono dunque noti soltanto i quantitativi complessivi destinati all'alimentazione del bestiame. Durante il periodo 1968-70, essi aumentavano, per la Comunità dei sei, a circa 6000000 di tonnellate annue, ma tra il 1970 e il 1972 si è ridiscesi a circa 3,5 milioni di tonnellate. Nella Comunità dei nove, l'impiego di latte scremato liquido nell'alimentazione del bestiame è sceso dal 1973 al 1976 da 5 milioni a 3 milioni di tonnellate per risalire poi, nel biennio successivo, a 3,5/4 milioni di tonnellate. Il latte magro liquido impiegato nella Germania federale costituisce il 40-45 % di queste cifre. Poiché gli aiuti per l'impiego del latte magro nell'alimentazione dei suini e del pollame sono stati aumentati dal regolamento della Commissione n. 2793/77 (GU n. L 321 del 16 dicembre 1977, pag. 30) a decorrere dal 1o gennaio 1978, si può determinare in modo molto preciso, in base alle domande di aiuto degli interessati presentate agli enti di intervento competenti, la quantità di latte magro liquido impiegata ogni anno in ogni Stato membro per l'alimentazione dei vitelli, da una parte, e degli altri capi di bestiame dall'altra. Per il 1978, la quantità complessiva di latte magro liquido impiegata per l'alimentazione del bestiame e sovvenzionata dalla Comunità a 4069000 tonnellate, delle quali 2326000 tonnellate per i vitelli, vale a dire il 60 % circa del quantitativo totale.
paragrafo 28
Poiché anche in precedenza la maggior parte del latte magro liquido destinato all'alimentazione del bestiame era usata per l'alimentazione dei vitelli (altrimenti non vi sarebbe stato motivo di aumentare notevolmente, con il regolamento n. 2793/77, l'aiuto per l'impiego del latte magro liquido per l'alimentazione del bestiame diverso dai vitelli), si dovrebbe ammettere che, anche durante gli anni in questione, cioé 1969-74, si sono utilizzati nella Comunità ogni anno 2-3 milioni di tonnellate di latte magro liquido per alimentare i vitelli. È pure probabile che le quantità di latte magro impiegate durante quegli anni siano state molto superiori a quelle impiegate ora. Le statistiche disponibili dimostrano in effetti che nella Repubblica federale la proporzione tra le quantità del prodotto agricolo costituito dal latte e le quantità di prodotti di sostituzione a base di latte fabbricati industrialmente, impiegati nell'alimentazione dei vitelli, ha cominciato a cambiare notevolmente a favore di questi ultimi solo nel 1973 circa. Al momento in cui sono stati adottati i regolamenti in questione, il prodotto naturale costituito dal latte doveva quindi venir impiegato in una proporzione nettamente più alta ancora di quanto non faccia supporre l'attuale rapporto 33-66 %.
paragrafo 29
La Commissione desume dalle considerazioni che precedono che, per quel che riguarda l'esclusione degli ingrassatori industriali o commerciali dal beneficio del compenso per la rivalutazione del 1969, il solo elemento determinante è il fatto che vi sono differenze tra i metodi di alimentazione e che queste differenze raggiungono incontestabilmente cifre quantitativamente notevoli.
paragrafo 30
Come osservazione sussidiaria, la Commissione aggiunge che sarebbe erroneo sostenere che solo l'impiego di alimenti di sostituzione a base di latte fabbricati industrialmente consente di ottenere la carne «bianca» così gradita ai consumatori. I vitelli nutriti a latte danno pure una carne «bianca» che è qualitativamente anche superiore alla carne dei vitelli allevati impiegando esclusivamente elementi di sostituzione.
paragrafo 31
La Commissione ritiene dunque che si debba risolvere la seconda questione pregiudiziale sottoposta dal Finanzgericht di Monaco nel modo seguente:
paragrafo 32
Pur tenendo conto della situazione particolare sul mercato tedesco dei vitelli, né il Trattato CEE, né l'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 2464/69, né la decisione del Consiglio del 21 gennaio 1974 hanno vietato alla Repubblica federale di Germania di escludere gli ingrassatori industriali e commerciali di vitelli dal beneficio degli aiuti contemplati dal regolamento n. 2464/69.

SENTENZA › In fatto › III — Procedimento orale

paragrafo 1
All'udienza del 4 ottobre 1979 hanno presentato osservazioni orali l'attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, Peter Karpenstein, in qualità di agente.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 ottobre 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 19 gennaio 1979, registrata presso la cancelleria della Corte il 2 marzo 1979, il Finanzgericht di Münster ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione relativa all'interpretazione del Trattato stesso, dell'art. 1 del regolamento del Consiglio 9 dicembre 1969, n. 2464, relativo alle misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla rivalutazione del Deutsche Mark (GU 1969, n. L 312, pag. 4) e della decisione del Consiglio 21 gennaio 1974 notificata alla Repubblica federale di Germania il 24 gennaio 1974, con la quale il Consiglio prorogava e modificava talune disposizioni dell'art. 1 di detto regolamento.
punto 2
La controversia principale è sorta a seguito della reiezione, da parte del Finanzamt di Warendorf, convenuto nella causa principale, della richiesta di aiuto, in virtù dell'Aufwertungsausgleichgesetz (legge sulla compensazione per la rivalutazione), legge promulgata il 23 dicembre 1969 in base al regolamento di cui sopra. La domanda era stata presentata dalla società attrice nella causa principale, la cui attività, oltre alla produzione di mangimi per bestiame, consiste nell'ingrassamento di vitelli mediante gli alimenti di sostituzione a base di latte da essa stessa prodotti.
punto 3
Il convenuto nella causa principale ha motivato il rifiuto di concedere l'aiuto richiesto dall'attrice nella causa principale in quanto questa, non disponendo di terreni agricoli necessari per l'ingrasso dei propri vitelli, non rientrava nella nozione di azienda agricola ai sensi della legislazione tributaria tedesca, cui detta legge si richiama, bensì nella nozione di azienda industriale o commerciale.
punto 4
È opportuno ricordare che la causa principale ha già originato una domanda pregiudiziale, proposta dallo stesso Finanzgericht, che ha costituito oggetto della causa 139/77, nella quale la Corte si è pronunciata il 13 giugno 1978 (Racc. 1978, pag. 1317). In questa sentenza la Corte, dopo aver esaminato (pagg. 1330-1331) l'origine e il contenuto della disciplina comunitaria e della disciplina nazionale in materia, ha risolto le seguenti questioni: «1. Se la nozione comunitaria di “produttore agricolo”, di cui all'art. 1, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2464/69, comprenda anche gli allevatori e detentori industriali di bestiame ai sensi del diritto tributario tedesco. 2. In caso affermativo: Se gli artt. 39 e 40, n; 3, 2o comma, del Trattato CEE, l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2464/69 e, eventualmente, altre norme di diritto comunitario, debbano interpretarsi nel senso che essi vietano alla Repubblica federale di Germania, Stato membro della CEE, destinataria del regolamento (CEE) n. 2464/69, di escludere talune categorie di produttori agricoli — nella fattispecie allevatori industriali di bestiame ai sensi del diritto tributario tedesco — dal benefico di aiuti diretti, miranti a compensare la rivalutazione del marco per i prodotti agricoli oggetto di organizzazioni di mercato».
punto 5
Quanto alla prima questione la Corte ha affermato, in particolare, che né il contesto né le finalità del regolamento n. 2464/69 esigono un'interpretazione restrittiva, quindi non si può escludere che l'espressione piuttosto ampia «produttori agricoli», usata nel testo del regolamento, comprenda la produzione di prodotti agricoli secondo qualsiasi metodo.
punto 6
Quanto alla seconda questione, la Corte ha rilevato che era necessario accertare se la distinzione, ai sensi del diritto tributario tedesco, fra allevatori e detentori agricoli di animali da un lato, ed allevatori e detentori industriali o commerciali, dall'altro, effettuata dall'Aufwertungsausgleichgesetz, abbia carattere discriminatorio ai sensi dell'art. 40, n. 3, del Trattato. Risolvendo negativamente questa questione, la Corte ha fornito questa motivazione (n. 17): «Dal fascicolo si desume in particolare che gli allevatori e i detentori agricoli ai sensi del diritto tributario tedesco, i quali usano foraggi che per la maggior parte sono di loro produzione, sono specificamente soggetti ai rischi inerenti alla coltivazione del suolo; per contro, i detentori ed allevatori industriali o commerciali ai sensi di detto diritto, i quali acquistano gli alimenti occorrenti per i loro animali per la maggior parte sul mercato, nazionale o internazionale, non corrono gli stessi rischi e sono in grado, in caso di rivalutazione della loro moneta nazionale, di procurarseli all'estero a prezzi vantaggiosi; non si può quindi considerare discriminatoria la distinzione fra allevatori e detentori agricoli ed allevatori e detentori industriali o commerciali propria del diritto tributario tedesco — il quale pone in relazione le scorte di bestiame con la superficie ad uso agricolo — e adottata dal Governo della Repubblica federale di Germania come criterio obiettivo, benché forfettario, in fatto di attribuzione degli aiuti che esso è autorizzato a corrispondere in forza del regolamento n. 2464/69».
punto 7
Pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht la Corte ha affermato: «Né le disposizioni del Trattato CEE, né l'art. 1 del regolamento n. 2464/69, né la decisione del Consiglio 21 gennaio 1974 vietavano alla Repubblica federale di Germania di escludere i detentori ed allevatori industriali o commerciali di animali dagli aiuti contemplati da detto regolamento».
punto 8
Nel provvedimento di rinvio di cui alla presente causa, il Finanzgericht ha sottoposto una nuova questione pregiudiziale così redatta: «Se il Trattato CEE, l'art. 1 del regolamento n. 2464/69, la decisione del Consiglio 21 gennaio 1974 o, eventualmente, altre norme di diritto comunitario vietino alla Repubblica federale di Germania di escludere dagli aiuti contemplati dal suddetto regolamento gli ingrassatori “industriali o commerciali” ai sensi del diritto tributario tedesco nel caso in cui gli ingrassatori agricoli impieghino, per l'ingrasso dei vitelli, lo stesso mangime di produzione industriale usato dagli ingrassatori industriali o commerciali».
punto 9
È opportuno osservare, da un lato, che tale questione, contrariamente a quelle sollevate nella causa 139/77, non si riferisce agli allevatori e ai detentori di bestiame in generale, ma ai soli ingrassatori di vitelli e, d'altro canto, che essa parte dal presupposto, illustrato nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, che gli ingrassatori «agricoli» di vitelli utilizzino per l'ingrasso gli stessi alimenti di sostituzione a base di latte, prodotti industrialmente, usati dagli ingrassatori «industriali».
punto 10
L'esattezza di questo presupposto è contestata dalla Commissione. Secondo la Commissione, gli ingrassatori «agricoli» di vitelli fanno ampio uso, oltre che degli alimenti di sostituzione industriali, anche di latte, intero o magro, prodotto nelle loro aziende. A questo proposito la Commissione cita elementi tratti dal sistema comunitario, vigente dopo il 1969, degli aiuti concessi a favore del latte destinato all'alimentazione del bestiame nonché cita dati statistici riguardanti l'alimentazione a base di latte intero e di latte magro nella Repubblica federale di Germania. Se ne arguirebbe che grandissimi quantitativi di latte intero e di latte scremato sono destinati all'alimentazione del bestiame e che oltre la metà di detti quantitativi è impiegata, come dimostrano i risultati dell'applicazione di un sistema differenziato di aiuti istituito dal regolamento della Commissione n. 2793/77 (GU n. L 321, pag. 30) per l'alimentazione dei vitelli.
punto 11
In base al complesso dei dati che essa cita, la Commissione ritiene che attualmente il latte rappresenti un terzo dell'alimentazione dei vitelli e che questa proporzione fosse probabilmente ancor più alta tra il 1969 e il 1973.
punto 12
Tuttavia, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la Corte non può risolvere una siffatta vertenza che rientra nella competenza del giudice nazionale come, d'altronde, deve astenersi da qualsiasi valutazione dei fatti della causa.
punto 13
Ciononostante è opportuno constatare che, pur partendo dal presupposto che gli ingrassatori «agricoli» di vitelli usano per l'ingrasso esclusivamente gli stessi alimenti di sostituzione a base di latte, fabbricati industrialmente, usati dagli ingrassatori «industriali», ciò non fa mutare la soluzione da darsi al nuovo quesito sottoposto dal giudice nazionale.
punto 14
In realtà, come si è ricordato nella sentenza 139/77, «a termini del primo considerando di detto regolamento (2464/69) la rivalutazione del Deutsche Mark e la mancata modifica del valore dell'unità di conto determinano … un ribasso dei prezzi agricoli espressi in Deutsche Mark … a decorrere dal 1o gennaio 1970; … ciò comporterà per l'agricoltura tedesca una perdita di reddito». Le perdite cui si faceva riferimento, la cui compensazione costituiva oggetto del regolamento, erano quelle dei settori agricoli, quali quelli del latte e dei cereali, caratterizzati da un sistema di intervento, nei quali il calo dei prezzi agricoli espressi in Deutsche Mark, ma fissati in unità di conto nel quadro della politica agricola comune, risultava quasi automaticamente dalla rivalutazione. Ora, è proprio in questi settori che la produzione dipende dallo sfruttamento di un idoneo terreno agricolo.
punto 15
Dalle considerazioni che precedono emerge che la distinzione operata dalla Repubblica federale di Germania, per la concessione degli aiuti in virtù dell'Aufwertungsausgleichgesetz, tra allevatori e detentori agricoli di bestiame, da un lato, e allevatori e detentori industriali o commerciali di bestiame, dall'altro, in base ad una relazione, contemplata dal diritto tributario tedesco, tra capi di bestiame e superficie agricola usata, risponde alla finalità cui mira il regolamento.
punto 16
Si deve inoltre ricordare che, a termini del quarto considerando del regolamento: «… tali aiuti devono essere concessi soltanto per un periodo determinato e che potranno poi essere sostituiti da misure rivestenti un. carattere di politica sociale o strutturale». Risulta da detta motivazione che gli aiuti ivi contemplati venivano a collocarsi nella prospettiva di considerazioni d'ordine sociale, che corrispondono all'esigenza, riconosciuta dall'art. 39, n. 2 a) del Trattato, di tener conto del carattere particolare dell'attività agricola che scaturisce dalla struttura sociale dell'agricoltura. Questo carattere giustifica il fatto che la Repubblica federale di Germania tenga conto, per la concessione degli aiuti per compensare gli effetti della rivalutazione, in primo luogo dei settori dell'economia agricola nei quali le perdite di reddito conseguenti alla rivalutazione risultavano più immediate, cioé i settori caratterizzati dallo sfruttamento del suolo. Tale preferenza non è arbitraria, quindi non può considerarsi una discriminazione tra produttori vietata dall'art. 40, n. 3, del Trattato.
punto 17
Da tutto quanto precede si desume che si deve risolvere il quesito sottoposto dal giudice nazionale nel senso che né il Trattato CEE, né l'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 2464/69, né la decisione del Consiglio 21 gennaio 1974 hanno vietato alla Repubblica federale di Germania di escludere dal beneficio degli aiuti, di cui a detto regolamento, gli ingrassatori industriali di vitelli.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 18
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili.
punto 19
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del merito, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Finanzgericht di Münster con ordinanza 19 gennaio 1979, dichiara: Né il Trattato CEE, né l'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 2464/69, né la decisione del Consiglio 21 gennaio 1974, hanno vietato alla Repubblica federale di Germania di escludere dal beneficio degli aiuti di cui a detto regolamento, gli ingrassatori industriali di vitelli.

Firme

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 novembre 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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