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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 703 Accensioni ed esplosioni pericolose

1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

2. Se il fatto e' commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena e' dell'arresto fino a un mese.

Art. 704 Armi

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

  1. 1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585;

  2. 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

§ 5. Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

Art. 705 Commercio non autorizzato di cose preziose

1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attivita', e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Art. 706 Commercio clandestino di cose antiche

1. Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorita', quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

Art. 707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

1. Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicita', o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, e' colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

Art. 708 Possesso ingiustificato di valori

1. Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, e' colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Art. 709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

1. Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorita' e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta

1. Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti

1. Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Art. 712 Acquisto di cose di sospetta provenienza

1. Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per la entita' del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.

2. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Art. 713 Misura di sicurezza

1. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.

§ 6. Delle contravvenzioni concernenti la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute

Art. 714 Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori

1. Chiunque, senza ordine dell'Autorita' o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, e' punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

2. La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorita'.

3. Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire trecento a cinquemila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.

Art. 715 Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente

1. Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

2. Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.

Art. 716 Omesso avviso all'Autorita' dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori

1. Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero a uno stabilimento di cura o ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorita' dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

2. La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorita' e' stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Art. 717 Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermita' psichiche pericolose

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermita' psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a se' o agli altri, omette di darne avviso all'Autorita' e' punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

2. La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

Capo II. Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Sezione I. Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Art. 718 Esercizio di giuochi d'azzardo

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

2. Se il colpevole e' un contravventore abituale o professionale, alla liberta' vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta.2912

Art. 719 Circostanze aggravanti

1. La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente e' raddoppiata:

  1. 1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

  2. 2° se il fatto e' commesso in un pubblico esercizio;

  3. 3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

  4. 4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.2912

Art. 720 Partecipazione a giuochi d'azzardo

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

2. La pena e' aumentata:

  1. 1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

  2. 2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.2912

Art. 721 Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti:

  1. 1) sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria;

  2. 2) sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e' sotto qualsiasi forma dissimulato.2912

Art. 722 Pena accessoria e misura di sicurezza

1. La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

Art. 723 Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo

1. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

2. Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

3. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena e' dell'ammenda fino a lire cinquecento.