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Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999 Ud. (dep. 31/01/2000) Rv. 215745 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Controllo di legittimità - Verifica che la decisione del giudice di merito adotti la migliore ricostruzione dei fatti - Esclusione - Verifica della compatibilità della ricostruzione dei fatti in fase di merito con il senso comune e con i limiti di opinabilità plausibile - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215745-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

In tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. (Fattispecie in tema di falso ideologico, nella quale l'imputato ricorrente, componente di una commissione medica, aveva dedotto mancanza e manifesta illogicità di motivazione, lamentando che il giudice di merito non aveva tenuto conto, da un lato, del fatto che la diagnosi del consulente tecnico del PM si era discostata di poco da quella della commissione -e che, per altro, poteva anche essersi verificata una modifica delle condizioni del paziente- dall'altro, che la suddetta commissione non disponeva dei migliori strumenti di accertamento diagnostico. La Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha dichiarato, sul punto, inammissibile il ricorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)