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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 30 ottobre 1980, causa 3/80

Decisione
decisa il 1980-10-30
ECLI
ECLI:EU:C:1980:255

Epigrafe

Nel procedimento 3/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht (tribunale competente in materia finanziaria) di Münster nella causa dinanzi ad esso pendente fra Milchfutter GmbH & Co., con sede in Diepholz, e Hauptzollamt Gronau (ufficio doganale principale di Gronau), domanda vertente sulla validità dell'art. 1 dei regolamenti della Commissione 4 ottobre 1974, n. 2547, e 28 febbraio 1975, n. 539, che stabiliscono gli importi compensativi monetari nonché alcune aliquote necessarie per la loro applicazione, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
La ditta Milchfutter GmbH & Co., con sede in Diepholz, nelle date 14 e 20 gennaio, nonché 19, 20, 25, 26, 27 marzo 1975, importava nella Repubblica federale di Germania dai Paesi Bassi diverse partite di mangime per vitelli sostitutivo del latte (preparazioni foraggere) con un tenore in peso di amido inferiore al 10 % (voce 23.07 B I a)) della tariffa doganale comune.
paragrafo 2
Essa faceva sdoganare le suddette merci presso l'ufficio doganale di Oeding, dichiarandole come appartenenti alla voce 23.07 B I a) 3 della tariffa doganale comune (preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali, contenenti amido, con tenore di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % del peso).
paragrafo 3
L'ufficio doganale, da parte sua, classificava la merce sotto la voce 23.07 B I a) 4, in considerazione del tenore di prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % del peso. Il che risultava dall'applicazione dell'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 151, pag. 3) il quale articolo dispone che il tenore di prodotti lattiero-caseari delle merci appartenenti alla sottovoce ex 23.07 B viene determinato applicando il coefficiente 2 al tenore di lattosio, per quintale del prodotto di cui trattasi, e dal regolamento della Commissione 9 agosto 1968, n. 1216, che determina il metodo per la constatazione del tenore di lattosio degli alimenti composti per animali importati dai paesi terzi (GU n. L 198, pag. 13).
paragrafo 4
L'ufficio doganale di Oeding, conformemente all'art. 1 dei regolamenti della Commissione 4 ottobre 1974, n. 2547 e 28 febbraio 1975, n. 539, che stabiliscono gli importi compensativi nonché alcune aliquote necessarie alla loro applicazione (GU n. L 272, pag. 1, e GU n. L 57, pag. 2), riscuoteva quindi importi compensativi monetari, per le importazioni effettuate nel gennaio 1975 in base all'aliquota di 169,90 DM per tonnellata di peso proprio e, per le importazioni del marzo 1975, in base a 149,40 DM (invece dell'aliquota di 127,40 e 112,10 DM rispettivamente per la voce tariffaria 23.07 B I a) 3).
paragrafo 5
Opposizioni esperite dall'attrice contro il provvedimento venivano respinte dallo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) di Gronau il 25 agosto 1975.
paragrafo 6
Il 19 settembre 1975, la Milchfutter impugnava detto provvedimento avanti il Finanzgericht (tribunale finanziano) di Münster; questo, con ordinanza della Quarta Sezione 29 settembre 1977, giunta alla cancelleria della Corte di giustizia il 5 gennaio 1978, le sottoponeva — a norma dell'art. 177 del Trattato CEE — varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dei regolamenti del Consiglio e della Commissione riguardanti rispettivamente il calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il metodo di rilevamento del tenore in lattosio degli alimenti composti per animali importati da paesi terzi, in relazione all'aliquota degli importi compensativi monetari riscossi su detti prodotti.
paragrafo 7
Nella sentenza 4 luglio 1978 (causa 5/78, Race. pag. 1597), la Seconda Sezione della Corte ha sancito in particolare che:
paragrafo 8
Il criterio di calcolo del tenore di «prodotti lattiero-caseari», risultante dall'applicazione dell'art. 11, n. 1, del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823, «che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», è determinante per l'ammontare degli importi compensativi monetari da riscuotere sulle preparazioni foraggere di cui alle voci doganali 23.07 B I a) 3 oppure 23.07 B I a) 4 della tariffa doganale comune, importate dai Paesi Bassi nella Repubblica federale di Germania nel periodo gennaio-marzo 1975.
paragrafo 9
Prima di pronunciarsi sulla causa di cui sopra, nella sentenza del 3 maggio 1978 (causa 131/77, Milac, questione pregiudiziale sottoposta dal Finanzgericht della Sarre; Race. pag. 1041) la Corte aveva affermato che l'art. 1 del regolamento della Commissione n. 539/75 è invalido nella parte in cui fissa importi compensativi da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere. La Corte aveva ritenuto che il prezzo del siero di latte in polvere, prodotto derivato dalla trasformazione del latte, non dipende dal prezzo del latte scremato in polvere; quindi, secondo il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo a seguito dell'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (GU n. L 106,. pag. 1), gli importi compensativi monetari vanno riscossi o concessi per i soli prodotti il cui prezzo dipendente dai prodotti per i quali sono previsti provvedimenti d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
paragrafo 10
Di conseguenza, la Milchfutter ha sostenuto dinanzi al Finanzgericht di Münster che la riscossione di importi compensativi monetari, in particolare in applicazione dei regolamenti della Commissione nn. 2547/74 e 539/75, è incompatibile con il regolamento del Consiglio n. 974/71, in quanto si tiene conto, per il calcolo di detti importi, dei quantitativi di siero di latte in polvere contenuti nei mangimi composti a base di latte, da essa importati.
paragrafo 11
Con ordinanza emessa il 20 novembre 1979 dalla Quarta Sezione del Finanzgericht di Münster, si disponeva, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere una seconda volta il procedimento finché la Corte di giustizia non si fosse pronunziata in via pregiudiziale sulla seguente questione :
paragrafo 12
Se l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 4 ottobre 1974, n. 2547 (GU n. L 272, pag. 1) e l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539 (GU n. L 57, pag. 2) siano invalidi per incompatibilità con norme comunitarie di rango superiore, in particolare con l'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1), in quanto includono nel calcolo degli importi compensativi monetari l'eventuale contenuto di siero nelle preparazioni foraggere di cui alla voce 23.07 B I a) 3 e 4 della tariffa doganale comune.
paragrafo 13
L'ordinanza del Finanzgericht di Münster è stata registrata presso la cancelleria della Corte l'8 gennaio 1980.
paragrafo 14
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE hanno presentato osservazioni scritte: il 19 marzo 1980 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Gilsdorf, in qualità di agente assistito dall'avv. Albrecht Stockburger, del foro di Francoforte sul Meno e il 27 marzo 1980 la società Milchfutter, attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia.
paragrafo 15
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 16
Con ordinanza 21 maggio 1980, la Corte, applicando l'art. 95, §§ 1 e 2 del suo regolamento di procedura, ha deciso di affidare la causa alla Seconda Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
La società Milchfutter GmbH & Co., attrice nella causa principale, osserva in sostanza quanto segue.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Sui fatti

paragrafo 1
a) E opportuno ricordare che la Commissione, fin dal 1977, con il suo regolamento 4 agosto 1977, n. 1824, che modifica gli importi compensativi monetari applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 203, pag. 7), aveva rinunciato ad applicare importi compensativi monetari per il siero di latte e che, con il regolamento 1977, n. 3005, che modifica gli importi compensativi monetari per determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché dei cereali (GU n. L 354, pag. 1), aveva escluso la parte di siero di latte in polvere dal calcolo per la determinazione degli importi compensativi monetari relativamente ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali contenenti siero di latte in polvere. A decorrere da questa data, gli importi compensativi monetari sono stati calcolati tenendo conto della percentuale reale di latte scremato in polvere riscontrata nel prodotto finito; era quindi escluso che, con un calcolo forfettario, venissero anche presi in considerazione altri prodotti derivati dal latte.
paragrafo 2
b) Dopo la pronunzia della Corte del 3 maggio 1978 (causa 131/77, Milac) la Commissione, mediante il regolamento 24 luglio 1978, n. 1733, che modifica il regolamento n. 1036/78 (GU n. 201, pag. 36), ha disposto che nel calcolo dell'importo compensativo monetario non venisse più tenuto conto della parte di siero di latte contenuta nel latte e nella crema di latte.
paragrafo 3
c) Le componenti lattiero-casearie degli alimenti composti importati dalla Milchfutter, che ne costituivano il 74,7 % in peso, comprendevano il 65, 2 % di latte scremato in polvere e il 9,5 % di siero di latte ih polvere.
paragrafo 4
d) Quanto finora è stato esposto dovrebbe avere importanza essenziale per la futura pronunzia nella causa principale.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › B — In diritto

paragrafo 1
a) La soluzione da fornire alla questione sottoposta dal Finanzgericht di Münster dovrebbe fondarsi sul regolamento del Consiglio n. 974/71: si tratta di stabilire come va calcolato l'importo compensativo monetario applicabile ai prodotti litigiosi e quindi, contemporaneamente, si emetterà una pronunzia sull'interpretazione e sull'applicazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, secondo il cui tenore per i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti per i quali sono contemplati provvedimenti d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, gli importi compensativi sono pari all'incidenza, sul prezzo del prodotto di cui trattasi, dell'applicazione dell'importo compensativo ai prezzi del prodotto da cui dipendono. L'importo compensativo monetario per un prodotto destinato all'alimentazione degli animali, che contiene tanto latte scremato in polvere quanto siero di latte in polvere, non può quindi venir calcolato sulla sola base del latte scremato in polvere; in particolare, non si può riscuotere per la parte di siero di latte in polvere lo stesso importo compensativo monetario contemplato per la parte di latte in polvere scremato.
paragrafo 2
b) Nella sua sentenza 4 luglio 1978 (causa 5/78, Milchfutter), la Corte ha ricordato che le norme che disciplinano la determinazione dei prodotti assoggettati al sistema degli importi compensativi vanno ricercate nelle disposizioni dei regolamenti relativi all'organizzazione dei diversi mercati agricoli, rimanendo inteso che i prodotti di cui trattasi vengono definiti in funzione delle voci e delle sottovoci della tariffa doganale comune; la Corte avrebbe così espresso l'idea che è illecito un tributo forfettario per la riscossione degli importi compensativi monetari, senza tener conto della natura del prodotto. In realtà, secondo il regolamento n. 974/71, in linea di massima, sarebbero soltanto soggetti al sistema degli importi compensativi monetari i prodotti per i quali sono contemplati provvedimenti d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; questo principio corrisponde alla finalità degli importi compensativi monetari, che non è quella di offrire una protezione supplementare a livello dei prezzi comunitari, bensì quella di mantenere i prezzi uniformi, fondamento dell'organizzazione attuale dei mercati agricoli. Il versamento o la riscossione di importi compensativi monetari è lecita solo se la loro disapplicazione può provocare perturbazioni nella circolazione delle merci di cui trattasi. Non si dovrebbe riscuotere l'importo compensativo monetario su un prodotto il cui prezzo non è funzione di quello di un prodotto soggetto all'intervento; ciò si verifica ad esempio per il siero di latte in polvere. In questo caso, la riscossione di un importo compensativo monetario equivale, negli scambi di merci all'interno della Comunità, alla riscossione di una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, rigorosamente vietata. Non ha importanza, nella fattispecie, che il prodotto di cui trattasi sia un prodotto semplice o una componente di un prodotto composto; esso dovrebbe sempre andar esente dal sistema degli importi compensativi monetari. La Commissione è giunta a questa conclusione, l'unica corretta, nei suoi regolamenti nn. 1824/77, 3005/77 e 1733/78.
paragrafo 3
c) Questa conclusione, che sarà quella d'ora in poi seguita, dovrebbe — tenuto conto del rango superiore della norma del regolamento n. 974/71 — valere pure per il passato. Qualora la Commissione non fosse disposta ad apportare spontaneamente le modifiche necessarie per i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, spetterebbe alla Corte di giustizia provvedervi nei casi che costituiscono oggetto di speciali procedimenti. Questa modifica potrebbe apportarsi in due modi; o escludendo dall'alimento per animali soggetto al sistema degli importi compensativi monetari la componente di siero di latte in polvere, oppure escludendo dalla base di calcolo, al momento della determinazione del tenore di prodotti lattiero-caseari di cui alla voce 23.07 della tariffa doganale comune, espressa in centesimi del peso, il tenore in peso della componente siero di latte. I due metodi porterebbero allo stesso risultato: mai l'importo compensativo monetario applicato agli alimenti composti per animali risulterebbe superiore a quello contemplato per la sottovoce doganale 23.07 B I a) 3 della tariffa doganale comune. Il metodo più corretto è certamente il primo, poiché il siero di latte in polvere è generalmente escluso dalla determinazione dell'importo compensativo monetario per un prodotto composto.
paragrafo 4
d) È quindi opportuno risolvere.la questione sottoposta dal Finanzgericht di Münster come segue : Gli artt. 1 dei regolamenti nn. 2547/77 e 539/75 non sono validi in quanto essi includono, nella base di calcolo dell'aliquota dell'importo compensativo monetario, un'eventuale percentuale di siero di latte in polvere contenuta in un alimento composto per animali ai sensi della sottovoce tariffaria 23.07 B I a) 3 e 4 della tariffa doganale comune.
paragrafo 5
La Commissione contesta che, pur se la sentenza della Corte nella causa Milac dichiara che la determinazione degli importi compensativi monetari per il siero di latte in polvere è incompatibile con il regolamento n. 974/71, dato che il prezzo del siero di latte in polvere non dipende da quello del prodotto d'intervento rappresentato dalla polvere di latte scremato, se ne possa inferire che il siero di latte in polvere vada escluso dal calcolo degli importi compensativi monetari applicabili agli alimenti composti.
paragrafo 6
a) Secondo il regolamento n. 974/71 il prezzo degli alimenti composti che contengono prodotti lattiero-caseari, rientranti nella sottovoce tariffaria 23.07 B la) 3 o 23.07 B I a) 4, dipende essenzialmente dalla percentuale del loro componente principale, e più precisamente dei prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 823/68, e, soprattutto, dalla percentuale di polvere di latte scremato, in quanto prodotto disciplinato dall'organizzazione comune dei mercati e per il quale sono contemplati provvedimenti d'intervento. In un primo tempo, la polvere di latte scremato rappresentava la parte essenziale, in valore e in quantità, dei «prodotti lattiero-caseari» negli alimenti composti; i fabbricanti di alimenti composti hanno tuttavia fatto ricorso sempre più sovente all'aggiunta di siero di latte, molto meno caro. Il siero di latte è anche un prodotto lattiero-caseario; sotto l'aspetto della composizione, esso si distingue dal latte scremato in polvere per una percentuale inferiore di proteine e di grassi, nonché per una percentuale di lattosio molto più alta. Mescolandolo con polvere di latte scremato ed altre componenti, il siero di latte, che ha caratteristiche analoghe, si confonde con la polvere di latte scremato. Nel 1974 e nel 1975, ma anche dopo, è stato praticamente impossibile determinare con sufficiente precisione, mediante analisi chimiche o altri metodi di controllo equivalenti, la percentuale effettiva di latte in polvere rispetto ad altre componenti lattiero-casearie, tra le quali la polvere di siero di latte, di una determinata partita di alimenti composti. Un semplice calcolo del tenore di polvere di siero di latte, allo scopo di determinare gli importi compensativi monetari, non sarebbe quindi stato possibile. Il metodo di calcolo attendibile, contemplato dalla disciplina comunitaria, si fondava sulla determinazione del lattosio secondo il regolamento n. 823/68 che, per forza di cose, non faceva alcuna differenza tra il lattosio proveniente dal latte scremato in polvere e il lattosio proveniente da una miscela di siero di latte in polvere. Non vi è quindi motivo di criticare il rifiuto della Commissione, data l'assenza di metodi di controllo efficaci e facilmente applicabili in pratica, di tener conto del tenore di siero di latte in polvere allorché si trattava di determinare l'entità degli importi compensativi monetari, nei primi anni della loro applicazione. L'obbligo di fare affidamento esclusivamente sui dati forniti dai fabbricanti o dagli importatori e le possibilità di manipolazioni avrebbero implicato difficoltà nel sistema degli importi compensativi monetari, specie nel settore del latte in polvere. Tenuto conto dell'impossibilità pratica di determinare, in modo attendibile, la percentuale di siero di latte in polvere, non rimaneva che l'alternativa di rinunciare totalmente ad applicare gli importi compensativi monetari agli alimenti composti; questa soluzione non poteva venir adottata tenuto conto del tenore in prodotti lattiero-caseari, notevole come qualità e come valore, degli alimenti composti.
paragrafo 7
b) Il metodo di calcolo applicato ha anche avuto effetti favorevoli per gli interessati. Fino all'inizio del 1978, la Comunità ha tollerato che, dato il tenore di siero di latte in polvere degli alimenti per animali, venissero versati importi compensativi monetari eccessivi. Questa osservazione conferma che l'atteggiamento della Commissione non era solo dettato dall'intento di osteggiare gli scambi, ma era motivato da difficoltà obiettive di controllo.
paragrafo 8
c) Il fatto che la Commissione, alla fine del 1977, abbia deciso di non più tener conto della percentuale di siero di latte in polvere per determinare gli importi compensativi monetari applicabili agli alimenti composti, non inficia la validità del regime applicabile fino a quel momento. Data l'estensione dell'obbligo di dichiarazione imposto agli esportatori ed agli importatori, dato il miglioramento dei sistemi di analisi operato nel frattempo, e dato infine che il gruppo dei fabbricanti e distributori interessati si è ridotto e può venir considerato degno di fiducia, la Commissione ha ritenuto opportuno di fare una differenza a seconda delle componenti in prodotti lattiero-caseari in base ai quali sono calcolati gli importi compensativi per gli alimenti composti e di non calcolare, a partire da quel momento, detti importi se non in funzione del tenore in percentuale di latte in polvere del prodotto finale.
paragrafo 9
d) La questione sottoposta, dal Finanzgericht di Münster dovrebbe quindi essere così risolta : L'esame dell'art. 1, del regolamento della Commissione 4 ottobre 1974, n. 2548, nonché dell'art. 1 del regolamento della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539, non ha messo in luce alcun elemento atto a inficiarne la validità.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 10 luglio 1980 hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte la società Milchfutter GmbH & Co., attrice nella causa principale, con l'avvocato Dietrich Ehle, e la Commissione, rappresentata dall'avv. Albrecht Stockburger.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 ottobre 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza del 20 novembre 1979, pervenuta alla Corte l'8 gennaio 1980, il Finanzgericht di Münster ha posto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità di determinate disposizioni dei regolamenti della Commissione 4 ottobre 1974, n. 2547 (GU n. L 272, pag. 1) e 28 febbraio 1975, n. 539 (GU n. L. 57, pag 2), che fissano gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione.
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia relativa alla determinazione degli importi compensativi monetari da applicare all'importazione in Germania di una partita di preparazioni foraggere composte provenienti dai Paesi Bassi, rientranti nella sottovoce tariffaria 23.07 B I a).
punto 3
È da ricordare che, nell'ambito della stessa lite, il Finanzgericht aveva in un primo tempo posto diverse questioni relative alla classificazione tariffaria del prodotto di cui trattasi, questioni risolte dalla Corte con la sentenza 4 luglio 1978 nella causa 5/78, Milchfutter GmbH e/ Hanptzollamt di Gronau (Race. pag. 1597).
punto 4
Essendo ormai assodata la classificazione del prodotto, l'attrice nella causa principale ha contestato il calcolo degli importi compensativi monetari da applicare nella fattispecie. Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'attrice, riferendosi alla sentenza della Corte 3 maggio 1978 nella causa 131/77, Milacc/Hauptzollamt di Saarbrucken (Race. pag. 1041), in prosieguo: sentenza Milac, ritiene che la riscossione di un importo compensativo monetario sia contraria al regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri (GU n. L 106, pag. 1), nella misura in cui si tenga conto, per il calcolo dell'importo, della quantità di siero di latte in polvere contenuto nel foraggio composto di cui trattasi. Questo, secondo le indicazioni della ricorrente, contiene il 65,2 % di latte scremato in polvere e il 9,5 % di siero di latte in polvere.
punto 5
L'attrice ritiene che, conformemente al principio derivante dalla sentenza Milac, nel calcolo degli importi compensativi monetari da applicare ai foraggi composti dovrebbe essere detratto il contenuto di siero di latte.
punto 6
Per poter risolvere la controversia il Finanzgericht ha posto la questione seguente: «Se l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 4 ottobre 1974, n. 2547 (GU n. L 272, pag. 1) e l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539 (GU n. L 57, pag. 2) siano invalidi per incompatibilità con norme comunitarie di rango superiore, in particolare con l'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1), in quanto includono nel calcolo degli importi compensativi monetari l'eventuale contenuto di siero nelle preparazioni foraggere di cui alla voce 23.07 B 1 a) 3 e 4 della tariffa doganale comune».
punto 7
Nel corso del procedimento dinanzi a questa Corte la Commissione ha sostenuto, in sostanza, che non si possono estendere alle preparazioni foraggere i principi della sentenza Milac, che riguarda l'applicazione degli importi compensativi monetari al siero di latte puro, di cui alla voce tariffaria 04.02. In effetti, il prezzo di questi foraggi, anche se contengono siero di latte in proporzione più o meno grande, dipenderebbe essenzialmente da altri prodotti di base, oggetto di organizzazioni comuni di mercato. Si dovrebbe per di più tener conto del fatto che la qualificazione di tali miscele ai fini dell'applicazione degli importi compensativi monetari dà luogo, secondo la Commissione, a difficoltà di valutazione e di controllo assai particolari. Per tale duplice ragione la Commissione avrebbe, durante un periodo iniziale, seguito l'andamento dei prezzi dei foraggi in questione, senza ammettere l'eliminazione del tenore di siero di latte al momento dell'applicazione degli importi compensativi monetari, e soltanto in seguito alle osservazioni fatte ed in funzione di un recente progresso nei metodi di analisi e di controllo essa, a partire dall'inizio del 1978, avrebbe introdotto una normativa più differenziata, tale da consentire la deduzione, nel calcolo degli importi compensativi monetari, della parte di siero di latte.
punto 8
La questione posta dal Finanzgericht va risolta alla luce delle indicazioni fornite dal regolamento n. 974/71, il cui art. 1, n. 2, subordina l'applicazione degli importi compensativi monetari ad una doppia condizione: è necessario, infatti, che: da un lato, si tratti di un prodotto soggetto ad un'organizzazione comune dei mercati agricoli e per il quale siano previste misure di intervento, o il cui prezzo dipenda da quello di un prodotto del genere; dall'altro, sia accertato che le oscillazioni monetarie possono causare perturbazioni negli scambi del prodotto agricolo interessato.
punto 9
Tenuto conto dei criteri usati nel regolamento, l'attuazione di tale disposizione da parte della Commissione, conformemente al disposto dell'art. 6, implica un ampio potere di valutazione per quanto riguarda la dipendenza del prezzo dei prodotti in questione in relazione al prezzo di uno o più prodotti agricoli oggetto di misure di intervento nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato e la constatazione o la previsione di perturbazioni degli scambi del o dei prodotti interessati.
punto 10
Proprio a ragione del carattere composto dei foraggi di cui alla sottovoce 23.07 B I a), la valutazione di tali dati presenta difficoltà particolari dal punto di vista non soltanto della stima dei dati economici, ma anche delle possibilità di applicazione pratica e di controlli. Il fatto che un determinato foraggio contenga una percentuale più o meno grande di un prodotto che non soddisfa la condizione di dipendenza di cui all'art. 1, n. 2, leu. b), del regolamento n. 974/71, non ha per conseguenza l'obbligo automatico, a carico della Commissione, di eliminare tale elemento nel calcolo degli importi compensativi monetari. In effetti, la determinazione di tali importi è subordinata ad un apprezzamento complesso, in cui intervengono diversi fattori relativi alla natura dei foraggi ed alla proporzione, in volume ed in valore, dei loro diversi componenti.
punto 11
Risulta quindi che la Commissione non ha oltrepassato il suo potere di apprezzamento nell'astenersi dall'eliminare il tenore di siero di latte dalla base di calcolo degli importi compensativi monetari da applicare alle preparazioni foraggere di cui alla sottovoce 23.07 B I a), nemmeno nel momento in cui era divenuto evidente che il siero di latte di cui alla posizione 04.02 doveva essere escluso dall'applicazione dell'importo. Il fatto che essa abbia poi introdotto metodi di determinazione più differenziati, che consentono di eliminare, nel calcolo, il tenore di siero di latte, è la conseguenza di una valutazione contemporaneamente economica e pratica da essa lecitamente operata nell'ambito del suo potere di valutazione in materia.
punto 12
Si vede quindi che né i principi alla base della sentenza Mike, né il fatto che la Commissione abbia in seguito introdotto un metodo di calcolo che consente di eliminare, nella determinazione degli importi compensativi monetari, il tenore di siero di latte dei mangimi composti, possono fornire argomenti tali da mettere in discussione la validità delle disposizioni regolamentari contestate dinanzi al giudice nazionale.
punto 13
Si deve quindi risolvere la questione posta nel senso che dall'esame delle disposizioni dei regolamenti della Commissione 4 ottobre 1974, n. 2547, e 28 febbraio 1975, n. 539, non si ricavano elementi che possano inficiarne la validità, nella parte in cui dette disposizioni non consentono di eliminare, nel calcolo degli importi compensativi monetari, l'eventuale tenore di siero di latte, espresso in peso, dei mangimi composti per' animali di cui alle sottovoci della tariffa doganale comune 23.07 B I a) 3 e 4.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 14
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Münster, con ordinanza 20 novembre 1979, dichiara: Dall'esame delle disposizioni dei regolamenti della Commissione 4 ottobre 1974, n. 2547, e 28 febbraio 1975, n. 539, che fissano gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione, non si ricavano elementi tali da inficiarne la validità, nella parte in cui dette disposizioni non consentono di eliminare, nel calcolo degli importi compensativi monetari, l'eventuale tenore di siero di latte, espresso in peso, dei mangimi composti per animali di cui alle sottovoci della tariffa doganale comune 23.07 B I a) 3 e 4.

Firme

Pescatore Touffait Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 ottobre 1980. Per il cancelliere H. A. Rühl amministratore principale Il presidente della Seconda Sezione P. Pescatore

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