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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 864 Forma degli atti relativi alla proprieta' dell'aeromobile

1. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali atti all'estero devono essere ricevuti dall'autorita' consolare.

2. Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli alianti libratori.

Art. 865 Pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' dell'aeromobile

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato di immatricolazione o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica.

2. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande, per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

Art. 866 Ufficio competente ad eseguire la pubblicita'

1. La pubblicita' deve essere richiesta al ministero per l'aeronautica, se trattasi di aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale, ovvero alla Reale unione nazionale aeronautica, se trattasi di alianti libratori.

2. Tuttavia la pubblicita' puo' essere richiesta anche al direttore di aeroporto o all'autorita' consolare del luogo dove l'aeromobile si trova, ovvero, per gli alianti libratori, all'ufficio locale della Reale unione nazionale aeronautica nella circoscrizione del quale e' il luogo di abituale ricovero dell'aeromobile. Le autorita' predette, a spese del richiedente, trasmettono immediatamente al ministero o alla Reale unione nazionale aeronautica, per la trascrizione nel registro, i documenti presentati.

Art. 867 Forma del titolo per la pubblicita'

1. La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.

2. Tuttavia, se si tratta di aliante libratore, e' sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.

Art. 868 Documenti per la pubblicita'

1. Chi domanda la pubblicita' deve consegnare all'ufficio competente i documenti indicati negli articoli 253, 254.

Art. 869 Esibizione del certificato di immatricolazione

1. Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad un aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicita', il certificato medesimo, per la prescritta annotazione.

2. Tuttavia, quando la pubblicita' e' richiesta al ministero per l'aeronautica, se, trovandosi l'aeromobile in altra localita', non e' possibile esibire il certificato di immatricolazione, il ministero esegue la trascrizione nel registro e ne da' comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, al direttore di aeroporto o all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, perche' sta ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.

Art. 870 Esecuzione della pubblicita'

1. Per l'esecuzione della pubblicita' si applica l'articolo 256.

2. Il contenuto della nota e' trascritto nel registro ove l'aeromobile e' immatricolato o iscritto.

3. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti.

Art. 871 Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

1. Nel concorso di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare.

2. In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.

Art. 872 Comproprieta' dell'aeromobile

1. Quando l'aeromobile appartiene per quote a piu' persone, si applicano gli articoli 259 a 264.

Art. 873 Vendita di quota dell'aeromobile a stranieri

1. Il comproprietario dell'aeromobile non puo', senza il consenso di tutti gli altri comproprietari, vendere la sua quota a stranieri.

Titolo terzo. Dell'impresa di navigazione

Capo I. Dell'esercente

Art. 874 Dichiarazione di esercente

1. Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione, nelle forme e con le modalita' prescritte negli articoli 268 a 270, al direttore di aeroporto nella circoscrizione del quale e' l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, o se trattasi di aliante libratore alla Reale unione nazionale aeronautica.

2. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'esercente non provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.

Art. 875 Pubblicita' della dichiarazione

1. La dichiarazione di esercente deve essere trascritta nel registro tenuto dal direttore di aeroporto competente ai sensi dell'articolo precedente ed annotata sul certificato di immatricolazione.

2. Per gli alianti libratori la dichiarazione di esercente e' trascritta nel registro matricolare tenuto dalla Reale unione nazionale aeronautica.

3. Quando l'aeromobile trovasi fuori dell'aerodromo di abituale ricovero, il direttore di aeroporto esegue la trascrizione nel registro, e ne da' comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, al direttore di aeroporto o all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, perche' sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.

4. In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.

Art. 876 Presunzione di esercente

1. In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.

Art. 877 Nomina del comandante

1. L'esercente nomina il comandante dell'aeromobile e puo' in ogni momento dispensarlo dal comando.

Art. 878 Responsabilita' dell'esercente

1. L'esercente e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione.

2. Tuttavia l'esercente non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti negli articoli 981, 982, nonche' degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

Art. 879 Uso dell'aeromobile senza il consenso dell'esercente

1. L'esercente risponde solidalmente con chi fa uso dell'aeromobile senza il suo consenso, quando non abbia esplicato la dovuta diligenza per evitare tale uso. Tuttavia anche in tal caso il debito dell'esercente e' limitato a norma delle disposizioni del titolo secondo del libro terzo.

Capo II. Del caposcalo

Art. 880 Rappresentanza del caposcalo

1. Nell'ambito dell'aeroporto, il caposcalo rappresenta per tutto cio' che concerne l'esercizio della impresa, fatta eccezione delle attribuzioni per le quali la rappresentanza e' conferita ad altri preposti dell'esercente.

Art. 881 Pubblicita' della procura

1. La procura conferita al caposcalo, con la sottoscrizione autenticata del proponente, e le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso la direzione dell'aeroporto, nella cui circoscrizione il caposcalo deve esplicare le sue attribuzioni, per la pubblicazione nel registro a tal fine tenuto secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. Qualora non sia adempiuta la pubblicita' predetta la rappresentanza del caposcalo si reputa generale entro i limiti stabiliti dall'articolo precedente e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche e la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare.

Art. 882 Mansioni del caposcalo

1. Il caposcalo cura la compilazione dei documenti doganali e sanitari, e dell'elenco del passeggeri, nonche' degli altri documenti indicati dal regolamento; cura altresi' la tenuta dei libri dell'aeromobile, ad esclusione del giornale di rotta.

2. Egli puo', con comunicazione scritta, ordinare al comandante la sospensione della partenza dell'aeromobile; in caso di sovraccarico di questo, stabilisce quali siano i passeggeri e le cose che devono escludersi dall'imbarco, secondo le istruzioni dell'esercente.

Capo III. Del comandante dell'aeromobile

Art. 883 Comando dell'aeromobile

1. Il comando dell'aeromobile puo' essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.

Art. 884 Designazione del comandante

1. Quando dell'equipaggio di un aeromobile fanno parte piu' persone di pari grado, che possono essere incaricate del comando, l'esercente deve designare quale di esse assume le funzioni di comandante. Tale designazione deve essere annotata nel giornale di bordo.