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Sez. 2, Sentenza n. 512 del 03/03/1967 (Rv. 326453 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SCIOPERO - IN GENERE - LEGITTIMITA - LIMITI - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO.*
Stato
decisa il 1967-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326453-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SCIOPERO - IN GENERE - LEGITTIMITA - LIMITI - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO.*

Il diritto di sciopero, riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione, puo essere esercitato soltanto come mera astensione collettiva dalla prestazione di lavoro, con un danno, per l'imprenditore, limitato alla sola perdita degli utili conseguente alla momentanea sospensione del lavoro. E pertanto, illegittimo lo sciopero attuato con modalita delittuose, ovvero in forme abnormi o sleali, come il sabotaggio, l'ostruzionismo, la non collaborazione, nonche i C.S. scioperi a scacchiera, in bianco, a singhiozzo, il cui fine sia quello di disorganizzare il ciclo produttivo mediante una prestazione lavorativa, irregolare, parziale o discontinua che arreca all'imprenditore un danno superiore a quello causato da uno sciopero esercitato in Forma legittima. Deve, quindi, considerarsi illecito il rifiuto a tempo indeterminato della prestazione del solo lavoro straordinario, obbligatorio per contratto collettivo (nella specie, per l'art.12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i metalmeccanici del 23-10-1950) da parte degli operai addetti ai settori deficitari di un sistema di produzione a catena, in quanto tale rifiuto, disorganizzando il ciclo produttivo ed interrompendo o rallentando, di conseguenza, sia l'attivita dei cennati settori sia degli altri ad orario normale, produce all'impresa un danno superiore alla sola riduzione dei profitti conseguente al mancato svolgimento del lavoro straordinario danno consistente, fra l'altro, anche nel pagamento della mercede per il lavoro ordinario agli stessi scioperanti o agli addetti agli altri settori, nonostante che tale lavoro si sia piu o meno ridotto, proprio a causa della disorganizzazione del ciclo. Ne, ad escludere la suddetta illegittimita, vale la circostanza che il rifiuto del lavoro straordinario si sia inquadrato in una piu ampia e legittima agitazione sindacale, per essere stato posto in essere per le stesse finalita e nello stesso periodo in cui vennero effettuati, in modo sporadico e saltuario, degli scioperi totali di ventiquattro ore ciascuno. (Cfr. 2283-63, 2183-61, 1936-59, Corte cost. N.124-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Costituzione art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)