Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5288 del 03/04/2012 (Rv. 622247 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di pagamento delle spese condominiali - Successiva domanda di arricchimento senza causa introdotta all'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. - Domanda nuova - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
La domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., introdotta dall'attore in primo grado all'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., costituisce domanda nuova rispetto a quella di pagamento delle spese condominiali, originariamente formulata, e, pertanto, è inammissibile, in quanto diverso è il bene giuridico richiesto (indennizzo, anziché le spese indicate nel riparto), con conseguente mutamento dell'iniziale "petitum", e per l'introduzione nel processo degli elementi costitutivi di una nuova situazione giuridica, quali l'impoverimento dell'attore e l'altrui locupletazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)