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Sez. 5, Sentenza n. 14922 del 18/11/2000 (Rv. 541844 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Trattamento pensionistico erogato dell'INPS - Riliquidazione per effetto della sentenza n. 72 del 1990 della Corte Cost. - Applicazione sugli arretrati della ritenuta alla fonte da parte dell'INPS, sostituto d'imposta - Restituzione da parte del beneficiario della pensione integrativa in precedenza erogata da apposito fondo, con applicazione di analoga ritenuta fiscale - Divieto di doppia imposizione - Azione di rimborso della ritenuta d'imposta indebitamente pagata - Legittimazione attiva - Esclusiva del sostituito, percettore del reddito- Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541844-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di imposte dirette, qualora il trattamento pensionistico erogato dall'INPS sia stato integrato da pensione, decurtata della relativa ritenuta d'acconto, corrisposta da un apposito fondo integrativo, e successivamente il beneficiario del trattamento pensionistico abbia restituito al fondo l'erogazione integrativa, per avere riscosso dall'INPS, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 72 del 1990, la liquidazione degli arretrati di pensione decurtati da analoga imposizione, titolare del diritto al rimborso della ritenuta d'imposta duplicata è soltanto il sostituito, percettore del reddito ed obbligato principale nei confronti del Fisco, anche se siano intervenuti accordi con il fondo, sostituto d'imposta, al fine di dilazionare la restituzione della ritenuta al momento della riscossione del rimborso da parte dello stesso obbligato principale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 com. 2 lett. C CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 all. C art. 67, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)