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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 35 del 1978

Decisione
decisa il 1978-04-05, depositata il 1978-04-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:35
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16160

  • Lavoro e previdenza (controversie in materia di)
  • Ricorso e relativo deposito in cancelleria
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 13/1977.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1974 dal pretore di Orbetello nel procedimento civile vertente tra Santori Adino e la società Etablissement Ouidi, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Michele Rossano.
punto 1
Rilevato che il pretore di Orbetello, con ordinanza 16 dicembre 1974, ha proposto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 429, comma terzo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), in quanto - prevedendo la condanna del solo datore di lavoro anche al pagamento della ulteriore somma a titolo del maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito - determina una disparità di trattamento tra lavoratore e datore di lavoro in contrasto con il principio di eguaglianza.
punto 2
Considerato che questione identica è stata già dichiarata non fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 13, richiamata nella sentenza 4 gennaio 1977, n. 43, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), proposta dal pretore di Orbetello, con ordinanza 16 dicembre 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze