diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 novembre 1986, causa 160/85

Decisione
decisa il 1986-11-05
ECLI
ECLI:EU:C:1986:416

Epigrafe

Sentenza della Corte 5 novembre 1986 Nella causa 160/85, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro dello stesso servizio, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, convenuta, causa avente ad oggetto un ricorso mirante a far constatare che la Repubblica italiana, continuando, in spregio delle sentenze della Corte di giustizia del 10 novembre 1981 (Commissione/Repubblica italiana, 28/81 e 29/81, Racc, rispettivamente, pag. 2577 e pag. 2585), a non trasporre nel proprio ordinamento giuridico le direttive del Consiglio del 12 novembre 1974, n. 74/561 e n. 74/562, concernenti, la prima, l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e, la seconda, l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali (GU L 308, rispettivamente, pag. 18 e pag. 23) è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 171 del trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, K. Bahlmann, R. Joliét e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: P. Heim vista la relazione d'udienza e in esito alla fase orale del 9 luglio 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza il 9 luglio 1986, ha pronunziato la presente

SENTENZA

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 maggio 1985, la Commissione delle Comunità europee ha promosso, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che la Repubblica italiana, continuando, in spregio delle sentenze della Corte del 10 novembre 1981 (Commissione/Repubblica italiana, 28/81 e 29/81, Racc., rispettivamente, pag. 2577 e pag. 2585), a non trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno le direttive del Consiglio del 12 novembre 1974, n. 74/561 e n. 74/562 concernenti, la prima, l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e, la seconda, l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali (GU L 308, rispettivamente, pag. 18 e pag. 23) è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 171 del trattato CEE.
punto 2
Nella sentenza della causa 28/81 già ricordata, la Corte ha dichiarato e statuito: « Non adottando nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n. 74/561 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 308, pag. 18) la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato »
punto 3
Con sentenza di pari data nella causa 29/81, già ricordata, la Corte ha dichiarato: « Non adottando nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n. 74/562 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali (GU L 308, pag. 23) la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato CEE. »
punto 4
Per quel che riguarda gli antefatti della controversia i motivi di ricorso e gli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. A questi elementi si farà cenno in prosieguo solo in quanto servano a chiarire l'iter logico seguito dalla Corte.
punto 5
La Commissione ha ritenuto che la Repubblica italiana non avesse dato esecuzione alle sentenze della Corte 10 novembre 1981 e, dopo uno scambio di lettere con il governo italiano, ha instaurato il procedimento di cui all'art. 169 del trattato CEE. Dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni, il 4 febbraio 1985 ha emesso un parere motivato. Non essendo stato dato alcun seguito a questo parere, la Commissione ha presentato il presente ricorso.
punto 6
La Commissione sostiene che, conformemente all'art. 171 del trattato CEE, la Repubblica italiana avrebbe dovuto adottare, in seguito delle sentenze del 10 novembre 1981 già ricordate, i provvedimenti necessari a por fine all'inosservanza degli obblighi che le incombono in virtù del trattato, trasponendo nel diritto nazionale le direttive di cui trattasi. Diversi anni dopo la pronuncia delle sentenze in questione, la Repubblica italiana non avrebbe adottato alcun provvedimento onde conformarsi alle summenzionate sentenze della Corte.
punto 7
Il governo italiano sostiene che un progetto, di legge che contempla la trasposizione della direttiva n. 74/561 è stato approvato dalla Camera dei deputati nel corso della legislatura precedente, ma che la scadenza del mandato parlamentare avrebbe impedito all'iter legislativo di concludersi e, di conseguenza, al disegno di legge di essere approvato. Norme per la trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale delle due direttive in questione sarebbero state inserite in alcuni disegni di legge che sono ancora all'esame del parlamento in carica.
punto 8
È opportuno ricordare a questo proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni inerenti al suo ordinamento giuridico per giustificare l'inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto comunitario. Secondo le direttive nn. 74/561 e 74/562, ricordate in precedenza, i provvedimenti nazionali d'attuazione avrebbero dovuto essere adottati prima del 1° gennaio 1977. Nelle sentenze del 10 novembre 1981, già ricordate, la Corte ha constatato che, omettendo di dare attuazione alle direttive entro i termini prescritti, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del trattato.
punto 9
In ossequio all'art. 171 del trattato, la Repubblica italiana avrebbe dovuto adottare i provvedimenti che le sentenze della Corte comportavano. Questo articolo non precisa il termine entro il quale detti provvedimenti devono venire adottati. Tuttavia, l'esecuzione di una sentenza deve essere intrapresa immediatamente e portata a termine al più presto, cosa che non è avvenuta nella fattispecie, poiché diversi anni sono già trascorsi dalla pronuncia delle sentenze in questione.
punto 10
Si deve quindi constatare che, continuando, in spregio delle sentenze della Corte 10 novembre 1981 (Commissione/Repubblica italiana, 28/81 e 29/81 Racc, rispettivamente, pag. 2577 e pag. 2585), a non adottare le misure necessarie alla messa in atto delle direttive del Consiglio 12 novembre 1974 nn. 74/561 e 74/562, la prima, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e, la seconda, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 308, rispettivamente, pag. 18 e pag. 23) la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 171 del trattato CEE.

SENTENZA › Sulle spese

punto 11
A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Continuando, in spregio delle sentenze della Corte 10 novembre 1981 (Commissione/Repubblica italiana, causa 28/81 e 29/81, Racc, rispettivamente, pag. 2577 e pag. 2585) a non adottare i provvedimenti necessari alla messa in atto delle direttive del Consiglio 12 novembre 1974, nn. 74/561 e 74/562, la prima, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e, la seconda, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 171 del trattato CEE. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme

Mackenzie Stuart Kakouris O'Higgins Schockweiler Bosco Koopmans Bahlmann Joliet Rodríguez Iglesias Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 novembre 1986. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze