Modifica alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
"Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma.
Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano.
Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati".
Art. 2
1. Per i Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le sospensioni di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, sono estese anche ai programmi di fabbricazione redatti a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. In tal caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data della deliberazione comunale di adozione del programma di fabbricazione.
Art. 3
1. Per i piani regolatori generali e particolareggiati the, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di esame da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le sospensioni di cui al primo e secondo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, si applicano per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione di adozione.
2. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE