Sez. 5, Sentenza n. 4158 del 18/09/2014 Ud. (dep. 28/01/2015) Rv. 262169 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Diffamazione con il mezzo della televisione - Cronaca giudiziaria concernente la fase delle indagini preliminari - Limiti.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di cronaca giudiziaria relativa alla fase delle indagini preliminari ed espressa a mezzo di trasmissione televisiva, grava sul giornalista il dovere - proprio in ragione della fluidità ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni - di raccontare i fatti senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendogli consentite aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nell'ascoltatore facili suggestioni, in spregio del principio costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato e a fortiori dell'indagato sino a sentenza definitiva; né tale cautela può essere attenuata dall'emissione di un'ordinanza cautelare, la quale rappresenta pur sempre uno sviluppo delle indagini preliminari che va monitorato e verificato nel tempo, senza ingenerare nell'ascoltatore il convincimento della colpevolezza dell'indagato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)