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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 249 del 1994

Decisione
decisa il 1994-06-09, depositata il 1994-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:249
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20656

  • Edilizia e urbanistica
  • Reati edilizi
  • Costruzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione
  • Esclusione, con norma regionale, del vincolo suddetto
  • Lamentata indebita eccedenza dalla sfera di competenza regionale, con violazione anche della riserva allo stato della materia penale
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 110/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 11, lett. a) legge regionale Piemonte 3 aprile 1989, n. 20

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici) promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1993 dal Pretore di Cuneo nel procedimento penale a carico di Gioacchino Giordano iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta della Regione Piemonte; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Gioacchino Giordano - imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985 per avere edificato, mediante sopraelevazione, un immobile destinato ad uffici in area vincolata, senza la prescritta autorizzazione regionale - il Pretore di Cuneo, con ordinanza emessa il 16 settembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici); che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata estenderebbe, in difformità rispetto alla disciplina statale, gli ambiti territoriali non sottoposti al vincolo paesaggistico, sottraendo ad esso, oltre alle zone A e B, come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, anche le zone a queste assimilate, cioè i centri edificati, i nuclei minori, le aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e quelle di completamento; che è intervenuto il Presidente della Giunta della Regione Piemonte, che ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte n. 20 del 1989, limitatamente all'inciso: "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni"; che la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, avendo per oggetto una norma che non fa più parte dell'ordinamento per essere già stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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