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Sez. 3, Ordinanza n. 18196 del 02/07/2024 (Rv. 671789-01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" - Sospensione del processo esecutivo - Riassunzione del procedimento - Termine - Decorrenza - Provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione - Esclusione - Provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671789-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI

In caso di divisione cd. "endoesecutiva", il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., non decorre dal provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell'art. 297 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 785

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)