Sez. 3, Sentenza n. 6979 del 26/03/1984 Ud. (dep. 03/08/1984) Rv. 165438 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI - DA INSEDIAMENTI CIVILI - NUOVI SCARICHI SENZA AUTORIZZAZIONE - FATTO COMMESSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA REGIONALE - ILLICEITÀ PENALE - ESCLUSIONE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI - DA INSEDIAMENTI CIVILI - NUOVI SCARICHI SENZA AUTORIZZAZIONE - FATTO COMMESSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA REGIONALE - ILLICEITÀ PENALE - ESCLUSIONE.*
Poiché la legge 10 maggio 1976 n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, stabilisce l'Obbligo dell'autorizzazione unicamente per gli insediamenti produttivi, laddove per gli insediamenti civili ha esplicitamente riservata la disciplina degli scarichi (art. 9 comma primo e secondo) alle singole regioni (art. 14), ne deriva che la contravvenzione di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 319 si configura come reato proprio dei titolari di insediamenti produttivi. Non può pertanto detta contravvenzione trovare applicazione - ove si tratti di un nuovo insediamento - nei confronti dei titolari di insediamenti civili, quando al momento del fatto non sia ancora entrata in vigore la relativa disciplina regionale, non essendo prescritta, in tal caso, per lo scarico, l'autorizzazione amministrativa. Nè può ritenersi configurabile la contravvenzione prevista dall'art. 21, comma terzo, della legge n. 319 (scarichi superanti i limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla legge), giacché non può ritenersi che l'Obbligo, penalmente sanzionato, di osservare tali limiti sussista ancor prima della predisposizione dei piani di risanamento delle regioni.*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 14, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)