Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 469 del 1992
Massime (2)
Massima n. 19030
- Impiego pubblico
- Magistrati
- Trattamento economico
- Riassorbimento, su future spettanze, di importi attribuiti da sentenze passate in giudicato
- Lamentato "svuotamento" del giudicato
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata sia sul rilievo della generale finalità perequativa attraverso l'intervento del legislatore, sia, in particolare, in ragione della idoneità del sistema di riassorbimento ad evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge, a fortiori, quando, come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi. - V. S. n. 413/1988, O. nn. 501/1991 e 253/1992.
Norme impugnate
- art. 10, comma 2, legge 6 agosto 1984, n. 425
Parametri
Massima n. 19031
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- "Petitum"
- Richiesta di esame avanzata dalle parti costituite, di un "petitum" diverso e nuovo rispetto a quello precisato nell'ordinanza di rimessione
- Impossibilità per la corte di considerarlo.
Leggi la massima
La richiesta della difesa delle parti costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità, consistente nella proposizione, sulla base di una nuova e diversa causa 'petendi', di un duplice "petitum" additivo e nuovo rispetto a quello richiesto dal giudice rimettente, non può essere accolta sia, in quanto la Corte deve esaminare la questione nei limiti in cui è stata precisata nell'ordinanza di rinvio, sia perché, nel caso di specie, la diversa questione, già sollecitata nel corso del giudizio 'a quo', è stata esplicitamente disattesa dall'autorità rimettente.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con due ordinanze emesse il 29 ottobre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Honorati Andrea, ed altri, contro l'Avvocatura generale dello Stato, ed altri, nonché da Bora Ludovico Raffaello ed altri, contro il Ministero di Grazia e Giustizia, ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 296 e 297 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Honorati Andrea, ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui i ricorrenti, magistrati ordinari, avevano impugnato i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico, il Tribunale Amministrativo delle Marche, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 29 ottobre 1991, ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui consente il riassorbimento degli importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato anche mediante l'eventuale conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita;
che, a parere del giudice a quo, l'operazione di sostanziale svuotamento del giudicato risulterebbe tanto più irrazionale, allorché, come nella specie, quest'ultimo abbia dato luogo a un trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato ex legge n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere assoggettati al meccanismo del riassorbimento;
punto 2
Considerato che le questioni possono essere riunite e decise con unico provvedimento;
che, questa Corte ha già preso in esame la questione sollevata e, sulla base della generale finalità perequativa perseguita attraverso l'intervento del legislatore, nonché in ragione dell'idoneità del sistema del riassorbimento (e delle eventuali detrazioni sulla buonuscita) ad evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge, con sentenza n. 413 del 1988 ha escluso l'illegittimità della norma impugnata;
che, in particolare, la Corte ha ribadito questo orientamento, con riferimento alla stessa specifica questione sollevata da altri tribunali amministrativi regionali, con le ordinanze n. 501 del 1991 e 253 del 1992 anche quando i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge risultino superiori ai vantaggi economici riconosciuti dal giudicato, e comunque differenziati nel tempo, confermando l'anzidetta ratio del disegno normativo di razionalizzazione e ristrutturazione delle retribuzioni;
che non può essere accolta la richiesta della difesa dell'Honorati, del Moneta e del Nori, i quali propongono l'esame della apparentemente identica questione di legittimità costituzionale, con riferimento alla stessa norma impugnata e agli stessi parametri indicati nell'ordinanza di remissione, ma sostanzialmente proponendo, sulla base di una nuova e diversa causa petendi, un duplice petitum additivo palesemente nuovo e diverso da quello richiesto dal tribunale remittente, e ciò perché questa Corte deve esaminare la questione nei limiti in cui essa è stata precisata nell'ordinanza di rinvio (tenendo conto delle deduzioni difensive che si risolvano in un'attività non diversa dallo sviluppo e l'illustrazione del contenuto dell'ordinanza) e perché, nel caso di specie, la diversa questione, già sollecitata dai ricorrenti nel corso del giudizio a quo, è stata esplicitamente disattesa dall'autorità remittente;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze