diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3936 del 13/06/1986 (Rv. 446764 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - EMOLUMENTO DI AMMONTARE VARIABILE - INCIDENZA SUL CALCOLO DELL'INDENNITÀ - CRITERI APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1986-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446764-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - EMOLUMENTO DI AMMONTARE VARIABILE - INCIDENZA SUL CALCOLO DELL'INDENNITÀ - CRITERI APPLICABILI.*

Perché un'erogazione del datore di lavoro ai suoi dipendenti, quale ne sia la sua denominazione, si debba considerare come facente parte della retribuzione a norma dell'art. 2121 cod. civ. è necessario e sufficiente che abbia carattere continuativo; che sia determinata o determinabile nel suo ammontare; che abbia carattere di compenso obbligatorio. Non costituisce invece ostacolo a tale computo l'eventuale variabilità dell'emolumento, dovendo in tale evenienza tenersi conto della media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato, considerando quindi - ove tale emolumento consista nella partecipazione agli utili dell'impresa - anche i possibili periodi di inattività aziendale e di mancata produzione di utili, nel senso che questa Mancanza concorre a formare la media suddetta al pari dei compensi a tale titolo erogati negli anni in cui l'impresa abbia invece prodotto utili. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso che la partecipazione agli utili, cui il lavoratore dipendente aveva diritto in ragione di espressa previsione contrattuale, non componesse la base di calcolo della indennità sostitutiva di preavviso essendo essa variabile in ragione dell'andamento del bilancio aziendale). (V 927/84, mass n 433121; (V 236/77, mass n 383559).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)