Sez. 1, Sentenza n. 10269 del 21/11/1996 (Rv. 500696 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Decisione - Potere di revoca d'ufficio - Configurabilità - Esclusione - Provvedimento eventualmente assunto - Inesistenza rilevabile in ogni sede - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE
Il provvedimento, con il quale la Commissione tributaria centrale, dopo la pubblicazione di una propria decisione, ne disponga d'ufficio la revoca (nella specie, sotto il profilo dell'erronea interpretazione da parte dell'estensore della volontà collegiale), è affetto da giuridica inesistenza, per radicale carenza di potere, con consequenziale inidoneità a produrre effetti. Il relativo vizio è autonomamente rilevabile in ogni sede, oltre che deducibile con "actio nullitatis", mentre non può esser fatto valere con ricorso per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione, per mancanza di decisorietà del provvedimento medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 28 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)