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Sez. L, Sentenza n. 9121 del 13/09/1997 (Rv. 507966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Superamento del periodo di comporto - Prova in giudizio delle assenze per malattia - Produzione dei relativi certificati da parte del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Principio della scelta e valutazione discrezionale delle fonti di prova da parte del giudice di merito - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

In caso di impugnativa di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro non deve necessariamente provare i giorni di assenza per malattia mediante la produzione dei relativi certificati medici, trovando invece applicazione il principio secondo cui è devoluta al giudice di merito la scelta tra le risultanze istruttorie di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro attendibilità e concludenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)