Sez. 4, Sentenza n. 5776 del 23/03/1982 Ud. (dep. 09/06/1982) Rv. 154173 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - NATURA DELLA QUERELA - CONDIZIONE DI PROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE - PENDENZA DELL'AZIONE PENALE DURANTE IL PERIODO UTILE ALLA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA - RAVVISABILITÀ - CAUSA ESTINTIVA DEL REATO SOPRAVVENUTA IN DETTO PERIODO - OBBLIGO DI DECLARATORIA IMMEDIATA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI AMNISTIA.*
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - NATURA DELLA QUERELA - CONDIZIONE DI PROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE - PENDENZA DELL'AZIONE PENALE DURANTE IL PERIODO UTILE ALLA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA - RAVVISABILITÀ - CAUSA ESTINTIVA DEL REATO SOPRAVVENUTA IN DETTO PERIODO - OBBLIGO DI DECLARATORIA IMMEDIATA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI AMNISTIA.*
In tema di reato perseguibile d'ufficio secondo la normativa anteriore all'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689, ma ad istanza della persona offesa successivamente, la querela si pone quale condizione di proseguibilità dell'Azione penale, che deve ritenersi pendente nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore di detta legge e la proposizione della querela. Ne consegue che, se intervenga medio tempore una causa estintiva del reato quale, ad esempio, l'amnistia di cui al d.P.R. 744 del 1981 come nella specie, il giudice ha l'Obbligo della immediata declaratoria e non è tenuto ad attendere, previa sospensione del procedimento, che maturi il termine per la proposizione della querela.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)