Sez. 4, Sentenza n. 2175 del 27/06/1985 Ud. (dep. 18/03/1986) Rv. 172162 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - NOZIONE DI MODICA QUANTITÀ - COLLEGAMENTO CON QUELLA DI "DOSE" - NECESSITÀ - POSSIBILITÀ DI RICAVO DI UN CONSIDEREVOLE NUMERO DI DOSI EVENTUALMENTE CON L'AGGIUNTA DI ECCIPIENTI - MODICA QUANTITÀ - ESCLUSIONE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - NOZIONE DI MODICA QUANTITÀ - COLLEGAMENTO CON QUELLA DI "DOSE" - NECESSITÀ - POSSIBILITÀ DI RICAVO DI UN CONSIDEREVOLE NUMERO DI DOSI EVENTUALMENTE CON L'AGGIUNTA DI ECCIPIENTI - MODICA QUANTITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicabilità degli articoli 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti, il concetto di "modica quantità" va collegato con quello di "dose", nel senso che la quantità di sostanza stupefacente oggetto del fatto ascritto non deve superare le dosi comunemente occorrenti per l'uso di qualche giorno da parte di una sola persona. Pertanto, non può parlarsi di "modica quantità" nel caso che il quantitativo di sostanza stupefacente sia tale da potersi da esso comunemente ricavare, eventualmente con l'aggiunta di eccipienti, un considerevole numero di dosi commerciabili come tali a soggetti in stato di iniziale o più avanzata tossico-dipendenza.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)