Sez. 1, Sentenza n. 9257 del 28/04/1981 Ud. (dep. 21/10/1981) Rv. 150596 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI OGGETTIVI - RILEVANZA - CRITERIO FINALISTICO - IRRILEVANZA.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI OGGETTIVI - RILEVANZA - CRITERIO FINALISTICO - IRRILEVANZA.*
I criteri, in base ai quali deve essere valutata la sussistenza della attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967, sono esclusivamente oggettivi, non avendo Rilevanza lo scopo della detenzione dell'arma. (sull'oggettività dell'attenuante V. Mass. N. 147819, anno 1981).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)