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Sez. 1, Sentenza n. 9257 del 28/04/1981 Ud. (dep. 21/10/1981) Rv. 150596 - 01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI OGGETTIVI - RILEVANZA - CRITERIO FINALISTICO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150596-01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI OGGETTIVI - RILEVANZA - CRITERIO FINALISTICO - IRRILEVANZA.*

I criteri, in base ai quali deve essere valutata la sussistenza della attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967, sono esclusivamente oggettivi, non avendo Rilevanza lo scopo della detenzione dell'arma. (sull'oggettività dell'attenuante V. Mass. N. 147819, anno 1981).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)