Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 185 del 2000
Massime (1)
Massima n. 25386
- Osta sull'incremento di valore degli immobili (invim)
- Imposta decennale
- Ritenuta natura di imposizione sul patrimonio
- Conseguente, lamentata, violazione del principio di capacità contributiva, con irragionevole disparità di trattamento tra le società assoggettate all'imposta e le persone fisiche che ne sono escluse
- Questione già reiteratamente dichiarata non fondata
- Mancanza di argomenti nuovi
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui, determinando un'irragionevole disparità di trattamento tra le società soggette all'INVIM decennale e le persone fisiche che ne sono escluse, collega la suddetta imposta al solo fatto della titolarità di un immobile per un decennio, così prevedendo una imposizione sul patrimonio in violazione del principio di capacità contributiva. Va, infatti, osservato che l'ordinanza di rimessione non reca argomenti nuovi o comunque tali da indurre a mutare il precedente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la questione è stata reiteratamente dichiarata infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati dall'attuale rimettente. Precedenti richiamati - sent. n. 239 del 1983 richiamata in merito alla censura riferita all'art. 3 della Costituzione. - sent. n. 126 del 1979 richiamata in merito alla censura riferita all'art. 53 della Costituzione. L.T.
Norme impugnate
- art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso sui ricorsi riuniti proposti dalla I.M.P.R.E.D.A.C.T. - Immobiliare S.a.s. di Pace Nicola e Storto Francesco Paolo contro l'Ufficio del registro di Termoli, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore Annibale Marini;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'INVIM decennale, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con ordinanza emessa il 12 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili);
che, ad avviso del rimettente, l'imposta prevista dalla norma impugnata, essendo collegata "al solo fatto della titolarità dell'immobile" per un decennio, si risolverebbe, "anche se la liquidazione viene effettuata sulla base dell'incremento potenziale di valore", in una imposizione sul patrimonio in violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.;
che, sotto un diverso aspetto, la stessa norma sarebbe lesiva dell'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra le società soggette all'INVIM decennale e le persone fisiche che ne sono escluse;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione;
che, ad avviso dell'Avvocatura, dovrebbe escludersi la violazione, nella specie, dell'art. 53 della Costituzione in quanto l'incremento dei valori immobiliari colpito dall'imposta costituirebbe, secondo quanto statuito da questa Corte, sicuro indice di capacità contributiva;
che, sempre secondo l'Avvocatura, una disciplina differenziata tra persone fisiche e persone giuridiche non sarebbe, altresì, in contrasto con il criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., realizzando, al contrario, l'INVIM decennale "una finalità perequativa a vantaggio delle persone fisiche, che - a differenza delle persone giuridiche - sono assoggettate all'INVIM anche in caso d'acquisto per successione legittima".
punto 2
Considerato che questa Corte ha reiteratamente dichiarato non fondata la presente questione di legittimità costituzionale in relazione ad entrambi i parametri evocati dalla commissione rimettente, affermando, da un lato, che gli incrementi di valore colpiti dall'imposta costituiscono "sicuro indice di capacità contributiva" (sentenza n. 126 del 1979) e dall'altro che proprio la periodicità dell'imposta evita che si verifichi la disparità di trattamento a svantaggio delle persone fisiche, rivelando così la sua finalità perequativa" (sentenza n. 239 del 1983);
che l'ordinanza di rimessione non reca argomenti nuovi o comunque tali da indurre questa Corte a mutare il precedente indirizzo giurisprudenziale;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze