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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 68 del 1972

Decisione
decisa il 1972-04-13, depositata il 1972-04-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:68
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6075

  • Amnistia e indulto
  • Concessione
  • D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 1
  • Diverso ambito di applicazione rispetto a quello cui si riferisce l'art. 5
  • Assunta violazione del principio di eguaglianza
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione d'amnistia e d'indulto), sollevata,a in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 175 del 5 luglio 1971.

Norme impugnate

  • art. 5 d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283
  • art. 1 d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e d'indulto), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1971 dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Usai Pietro ed altri, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971. Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, prospettando la disparità di trattamento che deriverebbe dal diverso ambito di applicazione dell'amnistia prevista dalla norma denunciata, rispetto a quello stabilito in via generale dall'art. 5 del medesimo decreto, in relazione unicamente ad una diversità di motivi a delinquere e non ad obbiettive situazioni di diseguaglianza tra i cittadini.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 5 luglio 1971, n. 175, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione; che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione d'amnistia e d'indulto), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 175 del 5 luglio 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze