Sez. L, Sentenza n. 6742 del 03/06/1992 (Rv. 477519 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Disciplina ex art. 7, secondo comma, statuto lavoratori - Obbligo del datore di lavoro di sentire oralmente il lavoratore - Condizione - Mancanza di richiesta di quest'ultimo - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari
La normativa del secondo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa, previa contestazione dell'addebito, deve essere interpretata nel senso che, ove il lavoratore lo chieda espressamente, il datore di lavoro è tenuto a sentire oralmente il lavoratore stesso, ma, in difetto di tale richiesta, non esiste alcun onere del datore di lavoro di invitare il lavoratore a discolparsi oralmente, essendo quest'ultimo, peraltro, libero di esercitare il suo diritto di difesa nella più completa libertà di forme e, quindi, anche per iscritto o mediante l'assistenza di un rappresentante dell' associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)