Sez. U, Sentenza n. 28813 del 27/12/2011 (Rv. 620106 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza del diritto di critica e del requisito della continenza - Apprezzamento della Sezione disciplinare del CSM - Censurabilità in cassazione - Condizioni e limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di responsabilità disciplinare di un magistrato, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti o delle dichiarazioni, l'accertamento in concreto dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, nonché la valutazione dell'esistenza dell'esimente del diritto di critica costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici. (Nella specie la Sezione disciplinare, condannando il magistrato, aveva ritenuto che l'espressione "gaglioffi", usata nel corso di una riunione sezionale dell'Associazione nazionale magistrati e rivolta al Presidente del Consiglio ed al Ministro della Giustizia in relazione alle attività politiche concernenti la riforma della giustizia, eccedesse i limiti della continenza ed integrassero, pertanto, illecito disciplinare).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/2006 num. 109 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)