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Sez. 1, Sentenza n. 4550 del 14/04/1992 (Rv. 476785 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere | Società inserita in un gruppo di società collegate da un 'unica societàmadre (Holding) - Accertamento dell'insolvenza - Criteri.
Stato
decisa il 1992-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476785-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere

Al fine della dichiarazione di una società, l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, anche quando essa sia inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate da un'unica società-madre (holding), atteso che, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti e considerato che le speciali disposizioni dettate per l'amministrazione straordinarie delle grandi imprese in crisi esprimono norme eccezionali che non autorizzano una diversa configurazione del gruppo e che, comunque, non sono estensibili al di fuori delle peculiari ipotesi considerate. Peraltro lo stato di insolvenza consiste in una situazione di impotenza economica della società che si realizza quando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività commerciale, rimanendo irrilevante che l'attivo patrimoniale sia superiore al passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)