diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9199 del 03/04/2019 (Rv. 653698 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Definizione di minore straniero non accompagnato - Requisiti - Mancanza di assistenza e di legale rappresentanza secondo l’ordinamento italiano - Necessità – Conseguenze in tema di competenza per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore.
Stato
decisa il 2019-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653698-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento.

Riferimenti normativi: Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2, Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 com. 5, Cod. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)