Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili
Testo in vigore al
Art. 14
1. Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di L. 20 per ogni pagina. Esso e' aumentato del 50% nei casi di richieste urgenti di copie di atti e sempre che la copia venga rilasciata entro giorni tre dalla richiesta.
Art. 15
1. Il diritto di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di L. 50 per gli atti soggetti a registrazione e per quelli di ultima volonta', e nella misura di L. 20 per gli altri atti.
2. La quota di tale diritto devoluta alla Cassa nazionale del notariato e' in ogni caso di L. 10, e viene riscossa, anche per gli atti soggetti a registrazione, a cura dell'Archivio notarile, osservate le norme degli articoli 20 e 21 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358.
Art. 16
1. Per ogni annotazione al margine di un originale, nei casi previsti dall'art. 25, primo comma, della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' dovuto al notaio il diritto di L. 50.
Art. 17
1. I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 29, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
Art. 18
1. Il diritto fisso stabilito dall'art. 18 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, per la richiesta di ogni operazione, e' elevato a L. 15.
Art. 19
1. La tassa di ricerca, di un atto nell'indice generale stabilita dall'art. 33 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, e' aumentata del 500 per cento.
Art. 20
1. La tassa di ricerca per le operazioni compiute sugli originali e sulle copie delle scritture private stabilita dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, e' aumentata del 500 per cento.
Art. 21
1. La tassa di archivio stabilita dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, e' dovuta anche per gli atti di deposito del testamento Olografo e di ricevimento del testamento pubblico o segreto.
2. La tassa medesima e' dovuta anche in base ai supplementi di onorario liquidati a favore della Cassa nazionale del notariato a norma dell'art. 12 del decreto anzidetto, e viene riscossa per questa parte dagli Uffici del registro che ne versano l'importo all'Amministrazione degli archivi notarili dopo aver prelevato l'aggio del 5 per cento.
Art. 22
1. All'art. 5 del regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, e' sostituito il seguente:
"Quando negli Archivi notarili vi sia mancanza di assistenti o di personale subalterno, ai lavori di copiatura ed a quelli di custodia e pulizia dei locali potra' provvedersi, sotto la responsabilita' del conservatore o di chi ne fa le veci, mediante prestazioni di opera da parte di privati, da retribuirsi nella misura che verra' determinata caso per caso dal Ministero di grazia e giustizia.
La precedente disposizione si applica anche agli Archivi notarili sussidiari. A questi ultimi si applica anche il disposto dell'art. 112, capoverso 8°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni".
Art. 23
1. Le tasse per i concorsi a posti di notaio e ad impieghi negli Archivi notarili, stabilite dagli articoli 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, sono aumentate del 200 per cento.1
Art. 24
1. Le ammende stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalle altre disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, sono aumentate ad otto volte la misura attuale.
2. Questa disposizione non si applica nel caso previsto dall'art. 80 della stessa legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Art. 25
1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 171. - FRASCA