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Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

Testo in vigore al

Art. 14

1. Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di L. 20 per ogni pagina. Esso e' aumentato del 50% nei casi di richieste urgenti di copie di atti e sempre che la copia venga rilasciata entro giorni tre dalla richiesta.

Art. 15

1. Il diritto di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di L. 50 per gli atti soggetti a registrazione e per quelli di ultima volonta', e nella misura di L. 20 per gli altri atti.

2. La quota di tale diritto devoluta alla Cassa nazionale del notariato e' in ogni caso di L. 10, e viene riscossa, anche per gli atti soggetti a registrazione, a cura dell'Archivio notarile, osservate le norme degli articoli 20 e 21 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358.

Art. 21

1. La tassa di archivio stabilita dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, e' dovuta anche per gli atti di deposito del testamento Olografo e di ricevimento del testamento pubblico o segreto.

2. La tassa medesima e' dovuta anche in base ai supplementi di onorario liquidati a favore della Cassa nazionale del notariato a norma dell'art. 12 del decreto anzidetto, e viene riscossa per questa parte dagli Uffici del registro che ne versano l'importo all'Amministrazione degli archivi notarili dopo aver prelevato l'aggio del 5 per cento.

Art. 22

1. All'art. 5 del regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, e' sostituito il seguente:
"Quando negli Archivi notarili vi sia mancanza di assistenti o di personale subalterno, ai lavori di copiatura ed a quelli di custodia e pulizia dei locali potra' provvedersi, sotto la responsabilita' del conservatore o di chi ne fa le veci, mediante prestazioni di opera da parte di privati, da retribuirsi nella misura che verra' determinata caso per caso dal Ministero di grazia e giustizia.
La precedente disposizione si applica anche agli Archivi notarili sussidiari. A questi ultimi si applica anche il disposto dell'art. 112, capoverso 8°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni".

Art. 23

1. Le tasse per i concorsi a posti di notaio e ad impieghi negli Archivi notarili, stabilite dagli articoli 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, sono aumentate del 200 per cento.1

Art. 25

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 171. - FRASCA