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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 184 del 1991

Decisione
decisa il 1991-04-22, depositata il 1991-04-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:184
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17152

  • Credito fondiario
  • Espropriazione forzata del fondo ipotecato
  • Onere dei successori a titolo universale o particolare del debitore di notificare all'istituto di credito il titolo DI acquisto
  • Svolgimento del processo di esecuzione nei confronti del solo debitore iscritto in caso di inadempimento di tale onere
  • Incidenza sul diritto di difesa dei successori del debitore ipotecato
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Non può ritenersi lesiva del diritto di difesa la possibilità concessa all'istituto mutuante, dall'art. 20, commi quarto e quinto, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, in deroga alle norme dell'art. 602 cod. proc. civ., di promuovere l'espropriazione forzata del fondo ipotecato, nei soli confronti del debitore che ha beneficiato del mutuo, senza darne avviso anche ai successori ed aventi causa del debitore, a meno che questi, a loro volta, non abbiano in precedenza notificato all'istituto il loro subentro nel possesso dell'immobile. La eventuale mancata partecipazione al processo esecutivo dei terzi acquirenti dipende infatti dall'inosservanza di un onere, quale la richiesta previa notifica, di facile adempimento, data la agevole rilevazione dell'esistenza dell'ipoteca. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Con decisioni di non fondatezza e, successivamente, di manifesta infondatezza, di identiche questioni: S. nn. 61/1968 e 249/1984 e O. n. 125/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario) promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1990 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova nel procedimento di esecuzione promosso dall'Istituto Bancario S. Paolo di Torino contro Pedrazzi Lodovico iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, con ordinanza del 1° giugno 1990, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 20, comma 4 e 5, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario) nella parte in cui consente all'istituto di credito mutuante di promuovere l'azione esecutiva nei soli confronti del debitore che ha beneficiato del mutuo, anche se, nel frattempo, l'immobile gravato da garanzia ipotecaria è stato trasferito ad un terzo; che la possibilità concessa "all'istituto di credito fondiario di aggredire e far vendere i beni di proprietà di terzi, senza che questi ne siano neppure portati a conoscenza (.. .. ..) esonerando il creditore dall'obbligo di seguire le forme e le procedure previste dagli artt. 602 e seguenti del codice di procedura civile" costituirebbe, ad avviso del giudice a quo, una grave violazione del diritto di difesa del terzo proprietario; che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
punto 2
Considerato che la stessa questione, con sentenze nn. 61 del 1968 e 249 del 1984 è stata dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata con ordinanza n. 125 del 1987 nel presupposto che la possibilità di diretta ed immediata conoscenza del processo esecutivo da parte dei successori ed aventi causa, subordinata all'onere della previa notifica all'istituto di credito del loro subentro nel possesso dell'immobile, non viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito, in quanto l'eventuale mancata partecipazione al processo esecutivo dipende dall'inosservanza di un onere di facile adempimento, collegato ad una situazione di agevole rilevazione quale l'esistenza di un'ipoteca; che la normativa indicata nell'ordinanza di rimessione, quale riferimento per un possibile riesame del predetto orientamento, risulta già considerata e valutata da questa Corte nella sentenza n. 249 del 1984 (punto 7 del Considerato in diritto); che per quanto attiene all'impossibilità per il terzo di provare l'avvenuta notifica all'istituto di credito fondiario del suo subingresso nel possesso dell'immobile e, quindi, l'illegittimità della sua esclusione dal processo esecutivo, basta osservare che, in tale ipotesi, il trasferimento del bene, in seguito all'espropriazione forzata, non sarebbe comunque opponibile al terzo;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4 e 5, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze