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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 442 del 1990

Decisione
decisa il 1990-09-26, depositata il 1990-10-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:442
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16456

  • Forze armate
  • Chiamata alle armi per chi ha usufruito del ritardo del servizio militare
  • Termine per l'amministrazione
  • Perentorietà
  • Mancata previsione
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno alla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. - S. n. 41/1990 e o. nn. 148/1990, 273/1990 e 326/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma secondo, della l. 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto da Fallù Angelo contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 prima serie speciale dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;
punto 1
Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, nel corso del procedimento promosso da Fallù Angelo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione - dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi disposto sia perentorio; che ad avviso del giudice remittente la norma censurata (secondo cui "cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica"), configurando - secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - solamente un obbligo per gli arruolati e non anche un termine perentorio per l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e 52 della Costituzione perché impone una prestazione personale senza l'indicazione dei limiti temporali, in materia coperta da riserva di legge; l'art. 3 per disparità di trattamento degli arruolati ritardatari dell'Esercito o dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e in genere agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per lesione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
punto 2
Considerato che la norma censurata è già stata dichiarata, con sentenza n. 41 del 1990, costituzionalmente illegittima "nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo"; che, pertanto, la presente questione, come già avvenuto in precedenti occasioni (cfr. ordd. nn. 148, 273 e 326 del 1990), va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia con l'ordinanza in epigrafe -, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze