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Sez. 5, Sentenza n. 966 del 25/10/1968 Ud. (dep. 30/11/1968) Rv. 109629 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI -COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109629-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI -COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE - DIFFERENZE.*

Ai fini della differenziazione fra Atti pubblici e certificati, deve considerarsi essenzialmente l'intima struttura dell'atto e, cioe, la natura e lo scopo dell'attivita svolta dal pubblico ufficiale in relazione alla efficacia probante del documento. Devono, pertanto, annoverarsi nella categoria degli Atti pubblici tutti quelli formati da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio e che, redatti con le prescritte formalita, hanno valore costitutivi di diritti od obblighi nei confronti di uno o piu soggetti, o la funzione di fornire la prova di un fatto giuridico. Sono, invece, da qualificare certificazioni amministrative soltanto quelle attestazioni -meramente dichiarative - di verita o di scienza, del pubblico ufficiale, che non costituiscano la documentazione di una attivita da lui compiuta o di fatti avvenuti in sua presenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)