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Sez. 6, Sentenza n. 679 del 18/06/1971 Ud. (dep. 02/10/1971) Rv. 119173 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - REATO DI PERICOLO - ATTITUDINE DELLA SOSTANZA ALIMENTARE AD ARRECARE NOCUMENTO ALLA SALUTE PUBBLICA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119173-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - REATO DI PERICOLO - ATTITUDINE DELLA SOSTANZA ALIMENTARE AD ARRECARE NOCUMENTO ALLA SALUTE PUBBLICA - SUFFICIENZA.*

Il reato di commercio di sostanze alimentari nocive, di cui all'art 444 cod pen, e reato di pericolo, per la cui sussistenza e sufficiente che la sostanza alimentare abbia attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Ha tale attitudine qualunque prodotto alimentare che presenti segni di decomposizione anche incipiente. Pertanto il porre in vendita sostanze alimentari in stato anche di soltanto incipiente decomposizione, integra il delitto di cui all'art 444 cod pen, e non gia la contravvenzione di cui all'art 5, lett b), della legge 30 aprile 1962, n 283, la quale prevede la vendita o la detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, ed ha carattere sussidiario rispetto ai piu gravi reati previsti dal codice penale o da leggi speciali aventi una medesima materialita. (V per riferimento 114314, anno 1970, ed ivi citata; 103212, anno (1967).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. B CORTE COST., Cod. Pen. art. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)