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Sez. 3, Sentenza n. 4455 del 05/10/1978 (Rv. 394118 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - IPOTESI EX ART 1227, SECONDO COMMA, COD CIV - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITA - IPOTESI EX ART 1227, PRIMO COMMA, COD CIV - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE ANCHE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394118-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - IPOTESI EX ART 1227, SECONDO COMMA, COD CIV - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITA - IPOTESI EX ART 1227, PRIMO COMMA, COD CIV - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE ANCHE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*

Mentre l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art 1227 cod civ - che esclude il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - da luogo ad un'eccezione in senso proprio, che dev'essere dedotta dalla parte interessata, l'ipotesi prevista dal primo comma dello stesso articolo - concernente la diminuzione del risarcimento per concorso del fatto colposo del creditore nella Determinazione del danno - attiene allo accertamento ed alla valutazione dei fatti acquisiti al processo, e puo percio essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio. (Conf 2760/70, mass n 353930).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)