REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Testo in vigore al
Art. 4 quaterdecies
1. I dati relativi alla registrazione e all’identificazione degli operatori economici o eventualmente di altre persone trattate dal sistema ai sensi dell’articolo 4 sexdecies comprendono i dati elencati nell’allegato 38 quinquies secondo le modalità specifiche indicate all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 4 e 5.
2. All’atto della registrazione per l’assegnazione del numero EORI, gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici e le altre persone interessate presentino dati diversi da quelli elencati nell’allegato 38 quinquies se ciò risulta necessario per fini stabiliti nella loro legislazione nazionale.
3. Gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici o, se del caso, altre persone presentino i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per via elettronica.
Art. 4 quindecies
Il numero EORI è utilizzato, se necessario, in tutte le comunicazioni degli operatori economici e delle altre persone interessate con le autorità doganali. È anche utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità secondo le modalità stabilite agli articoli 4 septdecies e 4 octodecies.
Art. 4 sexdecies
1. Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare un sistema elettronico centralizzato di informazione e comunicazione che contenga i dati elencati nell’allegato 38 quinquies trasmessi da tutti gli Stati membri.
2. Mediante il sistema di cui al paragrafo 1, le autorità doganali collaborano con la Commissione al fine di assicurare il trattamento e lo scambio, tra autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione, dei dati relativi alla registrazione e identificazione degli operatori economici e di altre persone elencati nell’allegato 38 quinquies. Solo i dati elencati nell’allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema centralizzato.
3. Gli Stati membri garantiscono che i loro sistemi nazionali siano aggiornati, completi ed esatti.
4. Gli Stati membri caricano a intervalli regolari nel sistema centralizzato i dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punti da 1 a 4, relativi agli operatori economici e ad altre persone ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i suddetti dati vengono modificati.
5. Gli Stati membri caricano inoltre a intervalli regolari nel sistema centralizzato, ove siano disponibili nei sistemi nazionali, i dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punti da 5 a 12, relativi agli operatori economici e alle altre persone interessate, ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i dati stessi vengono modificati.
6. Solo i numeri EORI assegnati in conformità dell’articolo 4 terdecies, paragrafi da 1 a 5, sono caricati nel sistema centralizzato, insieme agli altri dati elencati nell’allegato 38 quinquies.
7. Il fatto che un operatore economico o un’altra persona interessata cessi le attività di cui all’articolo 1, punto 12, è indicato dagli Stati membri nei dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punto 11.
Art. 4 septdecies
In ciascuno Stato membro l’autorità designata in conformità dell’articolo 4 duodecies, paragrafo 2, fornisce alle autorità doganali di tale Stato accesso diretto ai dati di cui all’allegato 38 quinquies.
Art. 4 octodecies
1. In ciascuno Stato membro le seguenti autorità possono consentire reciprocamente, per singoli casi, l’accesso diretto ai dati di cui ai punti da 1 a 4 dell’allegato 38 quinquies di cui sono in possesso:
a) autorità doganali;
b) autorità veterinarie;
c) autorità sanitarie;
d) autorità statistiche;
e) autorità fiscali;
f) autorità incaricate della lotta antifrode;
g) autorità responsabili della politica commerciale, comprese, se del caso, le autorità agricole;
h) autorità incaricate dei controlli alle frontiere.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono conservare o comunicare tra loro i dati indicati nello stesso paragrafo solo se ciò è necessario ai fini dell’adempimento dei loro obblighi legali riguardanti la circolazione di merci soggette a regimi doganali.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli indirizzi delle autorità menzionate al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.
Art. 4 novodecies
I numeri EORI e i dati elencati nell’allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema centralizzato per il periodo di tempo stabilito nella legislazione degli Stati membri che hanno caricato i dati di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 4 e 5.
Art. 4 vicies
1. Il presente regolamento lascia intatto e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare non modifica né gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi incombenti alle istituzioni e agli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 nell’adempimento delle loro funzioni.
2. I dati relativi all’identificazione e registrazione degli operatori economici e delle altre persone interessate, costituiti dalla serie di dati elencati all’allegato 38 quinquies, punti 1, 2 e 3, possono essere pubblicati su Internet dalla Commissione soltanto se tali soggetti hanno liberamente espresso il proprio consenso scritto dopo essere stati debitamente informati. In tal caso il consenso è comunicato, in conformità al diritto nazionale degli Stati membri, alla o alle autorità designate ai sensi dell’articolo 4 duodecies, paragrafo 2, o alle autorità doganali.
3. I diritti delle persone riguardo ai dati relativi alla registrazione elencati nell’allegato 38 quinquies e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati conformemente alla normativa dello Stato membro che ha conservato i dati personali e in particolare, se del caso, alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE.
Art. 4 univicies
Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle proprie competenze, collaborano attivamente e assicurano il controllo coordinato del sistema di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1.
Titolo II. Informazioni vincolanti
Capo 1. Definizioni
Art. 5
Ai sensi del presente titolo, si intende per:
1) informazione vincolante: un'informazione tariffaria o un'informazione in materia d'origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;
2) richiedente:
in materia tariffaria: qualsiasi persona che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante;
in materia d'origine: qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d'origine;
3) titolare: la persona a nome della quale l'informazione vincolante viene fornita.
Capo 2. Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti — Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione
Art. 6
1.
La richiesta di informazione vincolante dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente.
Le richieste di informazioni tariffarie vincolanti si effettuano mediante un formulario conforme all'esemplare che figura nell'allegato 1 ter.
2. La richiesta d'informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci; la domanda d'informazione vincolante in materia d'origine può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all'acquisizione dell'origine.
3.
A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d'informazione:
a) nome e indirizzo del titolare;
b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
c) nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, lettera b) del codice, la nomenclatura in questione dev'essere menzionata espressamente nella sua domanda d'informazione tariffaria vincolante;
d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale;
e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;
f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;
g) classificazione prevista;
h) disponibilità a fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
i) indicazione degli elementi d'informazione da considerare «riservati»
j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile;
k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione e che i dettagli delle informazioni tariffarie vincolanti, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., siano divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni che il richiedente ha classificato confidenziali; si applicano le disposizioni in vigore in materia di protezione delle informazioni.
B) La richiesta d'informazione vincolante in materia d'origine deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:
a) nome e indirizzo del titolare;
b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
c) quadro giuridico adottato, ai sensi degli articoli 22 e 27 del codice;
d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce;
e) all'occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica;
f) condizioni che permettono di determinare l'origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l'origine prevista per la merce in questione;
g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie;
h) impegno di fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni;
j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante o un'informazione vincolante in materia d'origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f);
k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.
4. Se, al momento del ricevimento della domanda, l'autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti all'articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorità doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse notificano al richiedente il ricevimento della domanda e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere.
5. L'elenco delle autorità doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione vincolante o a fornire dette informazioni è oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Art. 7
1.
L'informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile.
a) In materia tariffaria: se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda d'informazione non è stato possibile comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante, l'autorità doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli notificare l'informazione in oggetto.
b) In materia d'origine: deve essere notificato entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda.
2. La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell'allegato 1 (informazioni tariffarie vincolanti) o nell'allegato 1 bis (informazioni vincolanti in materia d'origine). Su detti formulari sono indicati gli elementi da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilità di proporre ricorso prevista all'articolo 243 del codice.
Art. 8
1.
Nel caso di informazioni tariffarie vincolanti, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione quanto segue:
a) una copia della richiesta di informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato 1 ter;
b) una copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1);
c) i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1.
Nel caso di informazioni vincolanti in materia d'origine, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio i dati pertinenti dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata.
Le trasmissioni sono effettuate per via telematica.
2. Qualora uno Stato membro lo richieda, i dati ottenuti conformemente al paragrafo 1 gli sono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Detta trasmissione è effettuata per via telematica.
3. I dati trasmessi della richiesta di informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria vincolante notificata e i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1 sono inseriti in una banca dati centralizzata della Commissione. I dati dell'informazione tariffaria vincolante, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni confidenziali contenute nelle caselle 3 e 8 dell'informazione tariffaria vincolante notificata.
Capo 3. Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti
Art. 9
1. In caso di divergenza tra due o più informazioni vincolanti:
la Commissione procede, d'ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva;
secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l'applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d'origine, secondo il caso.
2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate come divergenti le informazioni vincolanti in materia d'origine che conferiscono un'origine distinta alle merci:
che fanno parte della stessa posizione tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse regole e,
che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione.
Capo 4. Portata giuridica delle informazioni vincolanti
Art. 10
1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, l'informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare.
2.
a) in materia tariffaria: l'autorità doganale può esigere che, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento;
b) in materia d'origine: le autorità preposte alla verifica dell'applicabilità delle informazioni vincolanti in materia d'origine possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le formalità, indichi a dette autorità che per le merci oggetto di tali formalità è in possesso di un'informazione vincolante in materia d'origine.
3. Il titolare di un'informazione vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto accertare:
a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell'autorità doganale, l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell'informazione presentata;
b) in materia d'origine: con soddisfazione delle autorità di cui al paragrafo 2, lettera b), l'esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate.
4. Le autorità doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti in materia d'origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.
Art. 11
L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1o gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.
Art. 12
1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente all'atto o alla misura in questione.
2.
a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:
per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilità;
per i regolamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L;
per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, quella in cui è pronunciata la sentenza;
per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
b) Per le informazioni vincolanti in materia di origine, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:
per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto i) del codice, concernenti la definizione dell'origine delle merci e la normativa di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii), quella della loro applicabilità;
per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative alle note esplicative e ai pareri adottati a livello comunitario, quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, quella in cui viene pronunciata la sentenza;
per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri sull'origine o delle note esplicative dalla parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative all'allegato all'accordo sulle norme relative all'origine dell'Organizzazione mondiale del commercio e quelle adottate nell'ambito di accordi internazionali, quella della loro applicabilità.
3. La Commissione comunica quanto prima alle autorità doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo.
Capo 5. Disposizioni applicabili alla cessazione di validità delle informazioni vincolanti
Art. 13
Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase e paragrafo 5 del codice, un'informazione vincolante non è valida o cessi di essere valida, l'autorità doganale che l'ha fornita ne informa al più presto la Commissione.
Art. 14
1. Quando il titolare di un'informazione vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, desideri avvalersi della possibilità di invocarla per un determinato periodo, conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, egli lo comunica all'autorità doganale fornendo, all'occorrenza, i documenti giustificativi necessari per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine.
2. Nei casi eccezionali in cui, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma del codice, la Commissione abbia adottato una misura che deroga al paragrafo 6 dello stesso articolo, nonché nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per poter continuare ad invocare l'informazione vincolante, l'autorità doganale ne informa per iscritto il titolare.
Titolo II bis. Operatori economici autorizzati
Capo 1. Procedura di rilascio dei certificati
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 14 bis
1. Fermo restando l’utilizzo di procedure semplificate previste dalla regolamentazione doganale, le autorità doganali possono, su domanda di un operatore economico e ai sensi dell’articolo 5 bis del codice, rilasciare i seguenti certificati di operatori economici autorizzati (di seguito «certificati AEO»):
a) un certificato AEO — Semplificazioni doganali, per gli operatori economici che richiedono di fruire delle semplificazioni definite nella regolamentazione doganale e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli 14 nonies, 14 decies e 14 undecies;
b) un certificato AEO — Sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza applicati alle merci in ingresso o in uscita dal territorio doganale della Comunità e che soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies;
c) un certificato AEO — Semplificazioni doganali/sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare delle semplificazioni di cui alla lettera a) e delle agevolazioni di cui alla lettera b) e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies.
2. Le autorità doganali tengono in debita considerazione le specifiche caratteristiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese.
Art. 14 ter
1. Se un titolare di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), presenta domanda per una o più delle autorizzazioni di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis, 912 octies, le autorità doganali non effettuano una nuova verifica delle condizioni che sono già state verificate in occasione del rilascio del certificato AEO.
2.
Quando una dichiarazione sommaria di entrata è stata presentata da un titolare di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), il competente ufficio doganale può comunicare all’operatore economico autorizzato, prima dell’ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario, quando in esito a un’analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare.
Gli Stati membri possono tuttavia procedere a un controllo fisico anche quando un operatore economico autorizzato non abbia ricevuto comunicazione, prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità, della selezione della spedizione per tale controllo. Il primo comma e il secondo comma si applicano per analogia alle merci destinate all’uscita dal territorio doganale della Comunità.
3.
Il titolare di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), che importa o esporta merci può presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell’allegato 30 bis.
Anche i vettori, gli spedizionieri o agenti doganali, titolari di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), che partecipano all’importazione o esportazione di merci per conto di titolari di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), possono presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell’allegato 30 bis.
Ai titolari di certificato AEO autorizzati a presentare un numero ridotto di dati obbligatori può essere richiesto di fornire ulteriori elementi per garantire il buon funzionamento di sistemi previsti in accordi internazionali con paesi terzi, relativi al reciproco riconoscimento dei certificati AEO e delle misure connesse alla sicurezza.
4.
Il titolare di un certificato AEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri operatori. Le autorità doganali possono decidere diversamente allo scopo di tener conto di un pericolo specifico o di obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari.
Se, a seguito dell’analisi dei rischi, le autorità doganali decidono comunque di procedere a un esame complementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o di una dichiarazione presentata da un operatore economico autorizzato, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Su richiesta dell’operatore economico autorizzato, e previo accordo dell’autorità doganale interessata, i controlli possono avere luogo in un luogo diverso dall’ufficio doganale in causa.
5. Il beneficio dei vantaggi di cui ai paragrafi da 1 a 4 è subordinato alla presentazione dei numeri di certificati AEO richiesti.
Sezione 2. Domanda di certificato AEO
Art. 14 quater
1. La domanda di certificato AEO è presentata per iscritto o in formato elettronico, conformemente al modello di cui all’allegato 1 quater.
2.
Se le autorità doganali ritengono che la domanda non contenga tutti gli elementi previsti, esse invitano, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l’operatore economico autorizzato a fornire le informazioni necessarie, indicando i motivi della richiesta.
I termini di cui all’articolo 14 terdecies, paragrafo 1, e all’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, diventano effettivi a decorrere dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutti gli elementi di informazione necessari per accettare la domanda. Le autorità doganali informano l’operatore economico autorizzato dell’accettazione della domanda e della data alla quale il termine diventa effettivo.