Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 123 del 2003
Massime (1)
Massima n. 27689
- Tributi locali
- Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (tosap)
- Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture
- Assunto contrasto con i criteri fissati nella delega legislativa e violazione del principio della riserva di legge
- Questione coincidente con altra già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento agli articoli 23 e 76 della Costituzione, in quanto detta norma, individuando i criteri per la determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale, si sarebbe discostata dai principi direttivi di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, attribuendo sostanzialmente all'ente impositore il potere di imporre una prestazione patrimoniale di contenuto arbitrario. Relativamente, infatti, ad identica questione proposta in riferimento all'art. 76 della Costituzione, è stata già esclusa la violazione del parametro evocato, rilevandosi che alle ipotesi di occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili si applica, invece di quella denunciata, la disposizione di cui al numero 2) della citata lettera b), che pone il criterio della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire attraverso parametri significativi. È stata del pari già esclusa la violazione dell'art. 23 della Costituzione, sulla base della costante giurisprudenza secondo cui il principio della riserva di legge va inteso in senso relativo, con l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa. - In termini, quanto alla lamentata violazione dell'art. 76 della Costituzione, menzionate la sentenza n. 96/2001 e l'ordinanza n. 95/2002. - In tema di principio della riserva di legge, citata l'ordinanza n. 323/2001.
Norme impugnate
- art. 47, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
- art. 47, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Parametri
- art. 23 Cost.
- art. 76 Cost.
- art. 4, comma 4, legge 23 ottobre 1992, n. 421
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), promosso con ordinanza del 21 giugno 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona sul ricorso proposto dall'ENEL Distribuzione s.p.a. contro la Provincia di Ancona, iscritta al n. 528 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 21 giugno 2001, la Commissione tributaria provinciale di Ancona - nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di avvisi di accertamento relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - ha sollevato, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale);
che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, nella individuazione dei criteri per la determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale, si sarebbe discostata dai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), attribuendo sostanzialmente all'ente impositore il potere di imporre una prestazione patrimoniale di contenuto arbitrario.
punto 2
Considerato che - riguardo ad identica questione sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione - questa Corte ha escluso la violazione del parametro evocato rilevando che i criteri dettati dall'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), della legge di delega non si riferiscono alle ipotesi di occupazione degli «spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili», alle quali è riservata invece la disposizione di cui al numero 2) della citata lettera b), che pone il criterio della «determinazione forfetaria» delle tariffe, da conseguire attraverso «parametri significativi» (sentenza n. 96 del 2001; ordinanza n. 95 del 2002);
che è stata altresì esclusa anche la violazione dell'art. 23 della Costituzione, in base alla considerazione che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il principio della riserva di legge, di cui al predetto articolo, va inteso in senso relativo, ponendo al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa» (ordinanza n. 323 del 2001);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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